Riassunzione tardiva e deposito nel termine perentorio di trenta giorni (TAR Sicilia n. 636 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. Poiché nel processo amministrativo il rapporto processuale si costituisce con il deposito, il rispetto del termine implica non solo la notificazione dell’atto di riassunzione, ma anche il suo deposito presso la segreteria del nuovo giudice entro il medesimo termine. La sola notifica, seguita da deposito tardivo, non è sufficiente a evitare l’estinzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui il Ministero della Difesa, condividendo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha ritenuto l’infermità sofferta non dipendente da causa di servizio. Con ordinanza n. 18081/2024 del 18.10.2024, comunicata in pari data, il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR per la Sicilia, applicando il criterio del foro del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.
Con ricorso in riassunzione notificato il 14.11.2024 e depositato il 13.12.2024, la causa è stata riassunta dinanzi al TAR Sicilia. Il Presidente, con decreto n. 33/2025, ha assegnato il ricorso alla Sezione staccata di Catania, rilevando che al momento della presentazione del ricorso il ricorrente prestava servizio in una sede siciliana. All’udienza pubblica il Collegio ha prospettato ex art. 73 cod. proc. amm. la possibile estinzione per tardività della riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si sofferma sul disposto dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., che impone la riassunzione del processo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza. Una volta riassunta la causa davanti al giudice dichiarato competente, il processo prosegue dinanzi a quest’ultimo.
Il punto decisivo riguarda il momento in cui deve ritenersi costituito il rapporto processuale. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, ha chiarito che nel processo amministrativo la costituzione del rapporto processuale avviene con il deposito dell’atto. Ne deriva che il rispetto del termine perentorio di trenta giorni richiede non soltanto la notificazione dell’atto di riassunzione alle altre parti, ma anche il deposito dello stesso presso la segreteria del Tribunale competente.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5037 del 2024; n. 3833 del 2024; Sez. V, n. 2439 del 2017; n. 6578 del 2011; Sez. VI, n. 3129 del 2006; n. 7307 del 2004; Sez. IV, n. 6333 del 2001). Da tale principio discende che, ai fini della ritualità della riassunzione, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che ha declinato la competenza, il ricorso notificato deve essere depositato nella segreteria del nuovo giudice.
Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che l’ordinanza del TAR Lazio è stata comunicata il 18 ottobre 2024, mentre il deposito del ricorso è stato effettuato presso il TAR Sicilia solo il 13 dicembre 2024. Detto deposito è dunque intervenuto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. La riassunzione risulta pertanto tardiva.
In ragione della pronuncia in mero rito, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Il ricorso è conseguentemente dichiarato estinto per tardività dell’atto di riassunzione.
Nota della Redazione
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