Revisione facoltativa della patente legittima su singola condotta imprudente (TAR Trentino-Alto Adige n. 34 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. str. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva: è funzionale alla tutela della sicurezza della circolazione e richiede soltanto il ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica o tecnica alla guida. Ai fini della sua adozione non occorre l’accertamento definitivo della violazione di norme del codice della strada, né la certezza del venir meno dei requisiti, potendo il dubbio sorgere anche da una singola infrazione. Il potere discrezionale dell’Amministrazione è tuttavia subordinato a un onere di motivazione puntuale e congruo, che dia conto della valutazione dei fatti nel loro complesso, della gravità della condotta e delle specifiche considerazioni poste a fondamento del dubbio. L’organo che decide il ricorso gerarchico può rivalutare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione del provvedimento originario.
Il Fatto
Con provvedimento dd. 09.01.2024, la Direttrice dell’Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano disponeva a carico del ricorrente la revisione della patente di categoria “C”. Il provvedimento muoveva dall’insorgenza di dubbi sulla persistente idoneità tecnica alla guida, a seguito di un sinistro stradale del 26.01.2023, allorché il ricorrente, effettuando una manovra di retromarcia in prossimità di un passaggio pedonale, investiva un pedone, in violazione dell’art. 154, comma 1, lett. a), cod. str..
Avverso l’atto il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, respinto con provvedimento del Direttore della Ripartizione Mobilità dd. 17.04.2024, notificato in data 22.07.2024. Ha quindi adito il giudice amministrativo per l’annullamento di entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge la censura relativa all’asserita illegittima integrazione della motivazione in sede di ricorso gerarchico. L’organo chiamato a decidere è titolare della stessa competenza dell’organo subordinato che ha adottato l’atto impugnato e può quindi rivalutare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione originaria, anche lungo un percorso argomentativo parzialmente diverso.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la duplice ipotesi contemplata dall’art. 128 cod. str.: la revisione di cui al comma 1 ha carattere facoltativo e ricorre quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica; quella del comma 1-ter ha invece carattere vincolato e presuppone sinistri con lesioni gravi e l’applicazione della sospensione della patente. La fattispecie concreta va ricondotta al comma 1.
Il provvedimento di revisione, osserva la Corte, non ha carattere sanzionatorio o punitivo ma cautelare e preventivo. È sufficiente un qualunque episodio idoneo a giustificare un ragionevole dubbio circa la persistenza dei requisiti, non occorrendo né l’accertamento definitivo di violazioni del codice della strada o di norme penali o civili, né la certezza del venir meno dell’idoneità. Il dubbio può sorgere anche da una singola infrazione.
Tale potere discrezionale richiede però una motivazione puntuale e congrua, che valuti i fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta e alle considerazioni poste a base del dubbio. Nel caso di specie l’onere è assolto: il provvedimento individua il presupposto fattuale nella violazione dell’art. 154 cod. str., valorizzando la dinamica del sinistro e la manovra di retromarcia compiuta senza essersi assicurato della sicurezza. L’apparato motivazionale è poi integrato dal richiamo alla Cass. n. 6150 del 2023, che impone al conducente di interrompere la manovra quando non sia più in grado di garantirne la sicurezza.
Il Collegio sottolinea che lo stesso ricorrente ha ammesso di non disporre di alcuna visuale posteriore e di avere ugualmente eseguito la manovra: circostanza valorizzata come indice di grave carenza di prudenza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.