Promozione per merito straordinario e sindacato sulla discrezionalità dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 635 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario nel personale della Polizia di Stato, disciplinata dall’art. 74 del d.P.R. n. 335/1982 e dagli artt. 70-75-ter del d.P.R. n. 782/1985, costituisce la più elevata forma di ricompensa e deroga agli ordinari meccanismi di progressione in carriera, sicché esige un’interpretazione restrittiva dei presupposti. All’Amministrazione va riconosciuta una discrezionalità amplissima, sindacabile dal giudice amministrativo solo per abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale. Non integra il merito straordinario il comportamento del dipendente che, pur in situazione di pericolo, si mantenga nell’ambito dei doveri d’istituto: è richiesto un quid pluris di eccezionalità rispetto al pur lodevole espletamento dei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario della Polizia di Stato, aveva ricevuto dal Questore una proposta di promozione per merito straordinario per aver diretto un’attività di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto in flagranza di tre soggetti responsabili di una rapina. Con una prima sentenza il TAR Sicilia aveva annullato il diniego, imponendo all’Amministrazione di riesaminare la posizione del dipendente.
Dopo il riesame, il Consiglio per le ricompense aveva confermato il parere contrario, riconoscendo solo l’encomio solenne. Il Capo della Polizia ha poi rigettato la proposta di promozione con decreto, avverso il quale il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per violazione ed elusione del giudicato e per eccesso di potere. Con sentenza non definitiva il Collegio ha respinto la domanda di ottemperanza e riservato a separata decisione i profili di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando l’art. 74 del d.P.R. n. 335/1982, che consente la promozione alla qualifica superiore ai funzionari che abbiano conseguito eccezionali risultati, rendendo straordinari servizi e dando prova di eccezionale capacità professionale, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza pubblica.
Da tale disciplina la Corte deduce la natura derogatoria dell’istituto: la promozione per merito straordinario è la più elevata forma di ricompensa e la sua ratio è consentire l’accesso alla qualifica superiore in deroga ai meccanismi ordinari. Ne deriva un’interpretazione restrittiva dei presupposti e una discrezionalità amplissima dell’Amministrazione, che si sottrae al sindacato di legittimità salvo i profili di macroscopica illogicità, incongruenza motivazionale o travisamento dei fatti.
Il Collegio richiama il precedente della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e la giurisprudenza amministrativa sul punto. Afferma che il merito straordinario richiede un quid pluris rispetto al pur lodevole espletamento dei compiti istituzionali: non vi rientrano i casi in cui il dipendente, pur in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d’istituto.
Applicando tali principi, il TAR rileva che l’Amministrazione, dopo la nuova istruttoria imposta dal giudicato, ha dettagliatamente ricostruito la vicenda e meglio motivato il diniego, escludendo sia il possesso di risorse professionali fuori dal comune, sia l’esposizione a un pericolo di vita concreto e grave. La condotta del ricorrente, pur meritoria, è stata ricondotta all’ambito dei compiti propri della qualifica rivestita, con conseguente conferimento dell’encomio solenne.
La decisione amministrativa non è apparsa affetta da arbitrarietà, illogicità o travisamento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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