Cancello in legno non ancorato non richiede titolo edilizio (TAR Toscana n. 613 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di un cancello in legno non ancorato al suolo, destinato alla chiusura di un fondo, costituisce esercizio legittimo delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, quale ius excludendi alios, e non richiede il previo rilascio di alcun titolo edilizio. Non integra manutenzione straordinaria l’intervento su area inedificata che consista nella mera apposizione di un cancello non affisso al terreno. È pertanto illegittima, per contraddittorietà intrinseca, l’ordinanza di demolizione che qualifichi tale opera come eseguita sine titulo e la sanzioni ai sensi dell’art. 31, comma 9-bis, d.P.R. n. 380/2001, risultando inconferente ogni richiamo al vincolo idrogeologico.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la rimozione di un cancello in legno dell’altezza di circa cm. 110-120, posto allo sbocco di uno stradello ai limiti del bosco, e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione ha inquadrato l’opera tra gli interventi di manutenzione straordinaria, che avrebbero necessitato della SCIA in alternativa al permesso di costruire, rilevando altresì la violazione dell’art. 200-bis del Regolamento edilizio comunale e l’assenza di autorizzazione rispetto al vincolo idrogeologico insistente sull’area.
I ricorrenti hanno dedotto di aver collocato il cancello sul confine della proprietà, oltre il terreno gravato da servitù di passaggio, al solo fine di impedire il transito veicolare nell’area privata. L’apposizione ha generato un contenzioso civile con i confinanti, sfociato in un’azione di negatoria servitutis. Con quattro motivi hanno contestato l’inquadramento edilizio, lo sviamento di potere, il richiamo al Regolamento edilizio e la falsa applicazione delle norme regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’opera. Sulla base della relazione e del corredo fotografico, il cancello va ricondotto tra le opere di chiusura del fondo ex art. 841 cod. civ., espressione del diritto di proprietà e del potere di escludere gli altri dal godimento del bene. Ne deriva che la sua installazione non richiede il previo rilascio di alcun titolo edilizio.
Il Tribunale richiama il condivisibile orientamento secondo cui la concessione edilizia non è necessaria per le modeste recinzioni di fondi rustici prive di opere murarie, salvo che la recinzione sia costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica. Nel caso concreto si tratta di un cancello in legno non affisso al suolo, che non impedisce il libero transito su una pubblica via o su una strada vicinale di uso pubblico.
Il percorso argomentativo si concentra poi sull’erroneo inquadramento operato dall’amministrazione. L’ordinanza qualifica l’opera come manutenzione straordinaria e la sanziona con misura ripristinatoria come se si trattasse di un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito sine titulo. Proprio tale passaggio rivela la contraddittorietà intrinseca dell’ordine di demolizione: il provvedimento riconduce l’opera a una categoria che non le appartiene e ne trae una conseguenza sanzionatoria non coerente.
Il Collegio rileva infine che, stante la natura dell’opera, il riferimento dell’ordinanza al vincolo idrogeologico è del tutto inconferente. L’accoglimento del primo motivo, per l’erroneo inquadramento edilizio e la contraddittorietà del provvedimento, assorbe le ulteriori censure, stante il carattere pienamente satisfattivo dell’annullamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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