Strada privata con servitù di uso pubblico e larghezza sede stradale (TAR Toscana n. 615 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di strade, la presunzione di demanialità prevista dall’art. 22, terzo comma, legge n. 2248/1865, All. F, ha natura di presunzione semplice e può essere superata dalla prova di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune ovvero della preesistente natura privata dell’area. Il riconoscimento della proprietà privata non esclude che sulla strada si sia consolidata una servitù di uso pubblico, desumibile dall’uso da parte di una collettività indeterminata di persone, dall’intrinseca idoneità del bene a soddisfare un pubblico interesse e dal collegamento con la rete viaria comunale. L’accertamento della natura e dell’estensione della strada è ammesso nei soli limiti della cognizione incidentale di cui all’art. 8 c.p.a. L’atto comunale che stimi la sede stradale in misura ridotta e legittimi l’occupazione di un’area destinata alla circolazione è pertanto illegittimo, con obbligo di rinnovazione del procedimento sulla base della larghezza accertata.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di abitazioni prospicienti la via dei Cipressi nel Comune di Montignoso, diffidavano l’Amministrazione a eliminare gli interventi realizzati dal condominio controinteressato sulla sede stradale e sulla banchina. Lamentavano la riduzione della carreggiata da dieci a sei metri, con posa di dissuasori e cartelli indicanti la proprietà privata dei parcheggi ricavati. Il responsabile di Area chiudeva il procedimento, qualificando la strada come privata e riducendo la sede stradale a cinque metri sul lato interessato.

Gli interessati impugnavano l’atto, deducendo violazione degli artt. 817 e 822 cod. civ., dell’art. 22 legge n. 2248/1865, All. F, e degli artt. 2, 3 e 24 d.lgs. n. 285/1992, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Chiedevano l’accertamento incidentale della natura pubblica della strada e la condanna dell’Ente all’adozione delle misure idonee. Si costituivano il Comune e il condominio, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità e di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Con la sentenza parziale n. 966 del 31 maggio 2025 il Collegio aveva respinto le eccezioni preliminari e disposto una verificazione affidata al Direttore dell’Agenzia del Territorio, articolata in tre quesiti: proprietà del tratto, uso pubblico e larghezza anteriore agli interventi. La qualificazione della strada doveva essere affrontata nei soli limiti della cognizione incidentale, non come autonoma domanda di accertamento.

Quanto alla proprietà, la classificazione operata dalla delib. G.C. n. 4104 del 18 ottobre 1971 non era decisiva. La verificazione aveva escluso qualsiasi atto di acquisizione o esproprio e confermato la titolarità privata delle porzioni di strada, in forza di patti contrattuali che impegnavano gli acquirenti a destinare una fascia di cinque metri a strada privata di larghezza complessiva di dieci metri. Ne derivava il superamento della presunzione di demanialità, con irrilevanza del censimento come strada pubblica.

Il riconoscimento della proprietà privata non escludeva l’esistenza di una servitù di uso pubblico. Il verificatore aveva accertato l’apertura al pubblico transito, l’assenza di cartellonistica indicante la natura privata e l’inserimento della strada nella rete circostante, lungo il percorso segnalato per l’accesso all’Arena della Versilia. Tali indici, uniti agli atti comunali che avevano sempre considerato la strada come pubblica, dimostravano l’uso da parte di una collettività indeterminata di persone.

Sulla larghezza, la verificazione era chiara: misura di dieci metri tra le recinzioni dei mappali fronteggianti e quattro metri di zona pavimentata dal condominio. Le ortofoto regionali, già dal 1996, indicavano una sede pari alla distanza tra le recinzioni. La clausola contrattuale sulle alberature non attribuiva ai frontisti l’uso esclusivo di quattro metri, imponendo anzi un passaggio di almeno quattro metri per l’accesso ai lotti.

Ne derivava l’illegittimità dell’atto impugnato, che aveva stimato la sede in cinque metri legittimando l’occupazione di un’area destinata alla circolazione e garantita da servitù. Il ricorso è accolto, con obbligo di rinnovazione del procedimento e assegnazione dei termini per l’ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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