Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa (TAR Sicilia n. 1890 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, dalla quale risulti l’avvenuto integrale pagamento da parte dell’amministrazione debitrice, comprova il pieno soddisfacimento dell’interesse azionato e integra il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria non impedisce l’applicazione del principio della soccombenza virtuale: le spese di lite sono poste a carico della parte che, con la propria inerzia, ha dato causa al giudizio e sarebbe risultata soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito. Ne consegue che l’amministrazione che adempie alle proprie obbligazioni pecuniarie solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza è qualificata come parte virtualmente soccombente.

Il Fatto

I ricorrenti, nella loro qualità di eredi, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza del Consorzio Autostrade Siciliane a tre titoli esecutivi: due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Ragusa nel 2021 e nel 2025, e un verbale di conciliazione giudiziale del 2024, tutti recanti condanna dell’ente al pagamento di somme di denaro.

Lamentato il persistente inadempimento dell’amministrazione nonostante la notifica dei titoli in forma esecutiva, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di piena esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Consorzio, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che nelle more del giudizio l’amministrazione resistente ha provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto in forza dei titoli azionati, soddisfacendo pienamente la pretesa degli assistiti.

Il Collegio ha ricondotto tale evenienza all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. La dichiarazione del difensore, resa in udienza, comprova il pieno soddisfacimento dell’interesse azionato e integra il presupposto della pronuncia.

Sul governo delle spese, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale: in caso di cessazione della materia del contendere le spese gravano sulla parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa al giudizio e che sarebbe risultata soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito.

Nel caso concreto, l’inerzia del Consorzio, che ha adempiuto alle obbligazioni pecuniarie solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, ne ha determinato la qualificazione come parte virtualmente soccombente. Le spese sono state pertanto poste a suo carico e liquidate in dispositivo, con condanna dell’ente al pagamento in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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