Giudizio di ottemperanza improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 6082 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il medesimo giudicato sia già stato eseguito in forza di una sentenza di altro giudice, passata in giudicato e non appellata dalle stesse parti. La definizione della controversia esecutiva con pronuncia stabile e incontrovertibile preclude un nuovo esame della medesima materia per violazione del ne bis in idem e fa venir meno l’interesse del ricorrente, che ha già ottenuto l’accoglimento della propria pretesa. La coincidenza del petitum sostanziale e della causa petendi, pur in presenza di formale riferimento a sentenze diverse, impone di ravvisare l’identità oggettiva dei giudizi di ottemperanza.

Il Fatto

Il Comune ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Consiglio di Stato, pur accogliendo l’appello della Regione, ha confermato l’annullamento degli atti di dimensionamento scolastico adottati dalla stessa Regione, in accoglimento della censura riproposta in grado di appello. Secondo il ricorrente, l’effetto conformativo della pronuncia avrebbe imposto l’accorpamento di un istituto comprensivo a un altro, con individuazione della relativa sede centrale, obbligo rimasto inadempiuto nonostante la notifica della sentenza alle amministrazioni intimate.

Le amministrazioni resistenti hanno eccezione inammissibilità e improcedibilità del ricorso, chiedendo che l’esecuzione fosse limitata all’assetto dell’anno scolastico di riferimento e non precludesse l’esercizio del potere regionale di programmazione per gli anni successivi. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente aveva instaurato un analogo giudizio di ottemperanza davanti al TAR per la Campania, definito con sentenza che ha ordinato l’esecuzione del medesimo giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorrente ha promosso il medesimo giudizio di ottemperanza davanti a due giudici diversi: il TAR per la Campania e il Consiglio di Stato. Il TAR ha già ordinato l’esecuzione della decisione e la sua sentenza è passata in giudicato, senza che alcuna delle parti, comuni ai due giudizi, abbia proposto appello.

Da qui la duplice conseguenza argomentata dal Consiglio di Stato. Per un verso, l’esistenza di un giudicato sulla medesima materia esecutiva preclude un nuovo esame del contendere per violazione del ne bis in idem. Per altro verso, essendo stata già ottenuta la pronuncia favorevole di accoglimento, non residua in capo al ricorrente alcun ulteriore interesse a coltivare il giudizio.

La Corte sottolinea che, pur facendo i due ricorsi formale riferimento a due sentenze diverse — quella di primo grado e quella di appello —, l’oggetto sostanziale della pretesa è identico: dare attuazione al medesimo giudicato di annullamento degli atti di dimensionamento scolastico. Anche la causa petendi coincide, risolvendosi nell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale.

L’accoglimento del ricorso di primo grado, con ordine di ripristino dell’autonomia scolastica dell’istituto e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di mancata ottemperanza, ha quindi prodotto effetti stabili e incontrovertibili, cristallizzando la definizione della controversia esecutiva. Su queste basi il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La Corte compensa integralmente le spese di giudizio, ravvisando giustificati motivi in ragione delle peculiarità della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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