Giudizio di idoneità al concorso nei Vigili del Fuoco e osteosintesi cervicale (Cons. Stato n. 6087 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità fisica all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco non si esaurisce nell’accertamento dello stato di salute del candidato all’atto della visita medica, ma si concreta in una valutazione prognostico-probabilistica sulla tenuta della struttura impiantata a fronte degli eventi traumatici e dei sovraccarichi che connotano in via ordinaria le mansioni operative. L’art. 1, comma 7, dell’Allegato “A” al D.M. n. 166 del 2019 non reca un’elencazione tassativa delle cause di non idoneità, ma conferisce ai competenti organismi tecnici dell’Amministrazione un potere discrezionale di valutazione sull’incidenza concreta dell’osteosintesi. Tale giudizio tecnico è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza. Il principio di precauzione può giustificare misure di protezione anche in presenza di incertezze scientifiche residue. Le certificazioni di parte, rese da altri presidi sanitari, non sono idonee a contraddire la valutazione della Commissione medica.

Il Fatto

Il candidato ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, bandito con decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022. Al termine degli accertamenti previsti dall’art. 11 del bando, la commissione medica ha accertato una condizione di somatectomia cervicale con protesi e artrodesi con placca anteriore fissata con viti, qualificandola come rilevante alterazione anatomo-funzionale con sensibile riduzione della capacità di lavoro. Il candidato è stato escluso con decreto n. 794 dell’11 ottobre 2023 e ha impugnato l’esclusione davanti al TAR Lazio, che ha disposto una verificazione, incaricando la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare.

L’organismo verificatore ha confermato il giudizio di inidoneità e il TAR ha respinto il ricorso. Il candidato ha proposto appello, deducendo la violazione del bando e dell’Allegato “A” al D.M. n. 166 del 2019, per essere stata disposta l’esclusione in assenza di alterazioni funzionali attuali evidenti e assumendo che l’Amministrazione non potesse introdurre ulteriori cause di non idoneità rispetto a quelle individuate dal legislatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla formulazione dell’art. 1, comma 7, dell’Allegato “A” al D.M. n. 166 del 2019, il quale stabilisce che la presenza di mezzi di sintesi, incluse le endoprotesi e le artroprotesi, e di osteosintesi non costituisce di per sé causa di non idoneità, se non comporta una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro. La norma, osserva il Consiglio di Stato, non descrive un impedimento statico ma impone una valutazione in concreto.

Ne discende che la Commissione medica non può limitarsi a constatare l’assenza di impedimenti attuali a carico del sistema locomotore. L’accertamento medico si traduce in una valutazione prognostico-probabilistica sulla resistenza della struttura impiantata agli eventi traumatici e ai sovraccarichi propri delle mansioni dei Vigili del Fuoco: il peso dell’elmo sul rachide cervicale, il sollevamento di infortunati, le cadute accidentali. Rileva la delicatezza della regione anatomica, prossima al midollo spinale, che rende l’artrodesi cervicale non equiparabile a un’analoga artroprotesi in altra zona.

Il giudizio tecnico così espresso è connotato da un elevato grado di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza degli esiti, secondo il richiamo a Cons. St., sez. II, n. 8339 del 2022 e a Cons. St., sez. IV, n. 1402 del 2020. Nel caso concreto la valutazione è stata suffragata dalla verificazione, che ha confermato l’inidoneità evidenziando il rischio di dislocazione dei mezzi di sintesi a fronte di forze meccaniche capaci di forzare le strutture ossee in rapporto con la placca.

Il Collegio respinge la tesi dell’elencazione tassativa: la formulazione della norma e la sua ratio attribuiscono ai competenti organismi tecnici il potere di valutare l’idoneità fisica del candidato rispetto alle future mansioni. Quanto al principio di precauzione, richiamato dal primo giudice, esso non vieta l’adozione di misure in mancanza di certezza scientifica, ma può al contrario giustificare misure di protezione anche in presenza di incertezze residue, secondo Cons. St., sez. IV, n. 3559 del 2017. Le censure sull’asserita contraddittorietà con le certificazioni di specialisti privati sono dichiarate fuori fuoco: in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, alcun rilievo assumono gli accertamenti successivi presso altri presidi sanitari, poiché le Commissioni mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi, come affermato da Cons. St., sez. IV, n. 4837 del 2013. L’appello è respinto, con spese compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *