Ruolo direttivi speciali Vigili del fuoco, discrezionalità legislativa e disparità di trattamento (Cons. Stato n. 6084 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di articolazione delle carriere e di passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, e in particolare delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il legislatore dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. È conforme a criteri oggettivi e razionali il meccanismo di accesso al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che assume quale criterio discriminante la data del 1° gennaio 2006, valorizzando l’anzianità e l’esperienza professionale maturata sul campo. L’ancoraggio a un preciso dato temporale costituisce valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e non integra violazione del principio di uguaglianza. La diversa connotazione dei ruoli, con funzioni non perfettamente sovrapponibili, giustifica il differente trattamento economico ed esclude la violazione dell’art. 36 Cost.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, inquadrati nella qualifica di Ispettore Antincendi o Ispettore Antincendi Esperto, hanno chiesto l’inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali, invocando l’equiparazione con il personale ex A.T.A. in possesso della qualifica di ispettore antincendi esperto al 1° gennaio 2006 e già inquadrato in tale ruolo. Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 3744/2025, ha respinto il ricorso richiamando integralmente i principi affermati dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3511/2022.

I ricorrenti soccombenti hanno proposto appello, dolendosi della mancata pronuncia sulle eccezioni processuali dell’Amministrazione e rivendicando la peculiarità della vicenda, avendo prospettato questione di costituzionalità rispetto al comma 2 dell’art. 13-ter del d.lgs. n. 97/2017 e non già al comma 3, oggetto del precedente richiamato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Gli appellanti non sono portatori di alcun interesse alla decisione delle eccezioni preliminari pretermesse dal giudice di prime cure: queste, ove esaminate ed accolte, condurrebbero a una pronuncia in rito priva di utilità per gli stessi.

Nel merito, la Corte osserva che entrambi i commi dell’art. 13-ter del d.lgs. n. 97/2017 si riferiscono a personale dotato di lunga esperienza maturata sul campo in una qualifica inferiore. I principi già enunciati nella sentenza della Sezione n. 3511/2022 soccorrono anche nella fattispecie, essendo la questione sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa nel precedente.

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle carriere e dei passaggi di qualifica, particolarmente nel transito da un regime all’altro e con riguardo alle forze di polizia e ai Vigili del fuoco. Il meccanismo risponde alla finalità, non manifestamente irragionevole, di assicurare un accesso prioritario a una qualifica superiore a soggetti dotati di lunga esperienza nella qualifica inferiore, utilizzando come criterio discriminante la data del 1° gennaio 2006. L’ancoraggio a un preciso dato temporale non configura di per sé una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima.

Il ruolo ad esaurimento ha natura eccezionale, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 192/2008), ed è destinato ad essere progressivamente soppiantato dal ruolo ordinario di cui all’art. 213 del d.lgs. n. 217/2005, per il cui accesso è previsto un concorso interno riservato. Il legislatore ha così contemperato l’accesso privilegiato basato sull’anzianità con un canale alternativo premiante il titolo di studio superiore e l’elevata anzianità complessiva. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente chiarito che il criterio ispiratore non si è fondato solo sulla tipologia di mansioni, ma sulla valorizzazione dell’esperienza professionale e del conseguimento di un titolo di studio superiore.

Non sussiste la violazione del principio di uguaglianza né quella dell’art. 36 Cost., poiché il quadro ordinamentale prevede differenti connotazioni tra i ruoli. Le funzioni previste dall’art. 18 del d.lgs. n. 217/2005 per il ruolo degli ispettori non sono perfettamente sovrapponibili a quelle dell’art. 13-ter, comma 17, del d.lgs. n. 97/2017 per i direttivi speciali, restando esclusa la pretesa identità di mansioni. La legittimità delle scelte legislative è stata del resto più volte vagliata con esito favorevole dalla giurisprudenza amministrativa. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.

L’appello è respinto. Considerata la natura della pretesa azionata, la Corte dispone la compensazione delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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