Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 14382 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, insieme col ricorso, non sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, oppure la copia della decisione notificata, ove la notificazione sia avvenuta. Il difetto dell’onere previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. impedisce l’esame nel merito dei motivi. La tardiva produzione del documento non sana la violazione, perché la perentorietà del termine è intrinseca nella sanzione di improcedibilità. La mancata contestazione della controparte non supplisce al difetto, poiché l’onere assolve una funzione pubblicistica di controllo preliminare sulla tempestività e sulla scelta del rito. Non integra la fattispecie, infine, la disponibilità del deposito telematico, che non legittima l’inosservanza dei termini processuali.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nell’accreditamento con il servizio sanitario provinciale, aveva chiesto al Tribunale di Trento la condanna dell’azienda sanitaria al rimborso di quanto asseritamente versato in eccesso per effetto dello sconto del 20% applicato ai tariffari nel triennio 2010/2012. La domanda era stata respinta, sul rilievo che la riduzione, pur non più imposta dalla legge n. 296 del 2006 dopo il triennio 2007/2009, era stata oggetto di specifico accordo tra le parti per il periodo successivo.

La società ha proposto appello, respinto dalla Corte d’Appello di Trento con sentenza depositata il 15.7.2022. Ha quindi introdotto ricorso per cassazione con quattro motivi, seguiti da controricorsi delle due parti intimate. La questione è giunta alla Corte dopo la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., con istanza di decisione e memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio preliminare e assorbente: non risulta depositata, insieme col ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, né la copia notificata, pur essendo la notificazione avvenuta. La ricorrente e le controricorrenti hanno dichiarato la notificazione, ma nessuna ha prodotto la relazione prescritta. Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.

Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato, richiamato dalla stessa proposta di definizione: le Sezioni Unite n. 21349 del 6.7.2022 e le Sezioni Unite n. 10648 del 2.5.2017. Da tali arresti la Corte desume che la tardiva produzione della sentenza completa della relata non sana la mancata produzione contestuale al ricorso, perché ammettere una produzione successiva vanificherebbe la perentorietà del termine, implicita nella sanzione di improcedibilità.

La Corte esclude poi che possa soccorrere il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.. Questo opera solo se i fatti non contestati rilevano nell’esclusivo interesse delle parti, mentre l’onere del tempestivo deposito è funzionale a selezionare i ricorsi per la scelta del rito di legittimità più consono: profilo di rilievo pubblicistico, che la dichiarazione conforme della controparte non può superare.

Sul piano convenzionale, la Corte osserva che la sanzione non presenta di per sé profili di contrasto con la giurisprudenza della CEDU: incide non sulla possibilità di ricorrere, ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte entro un tempo ragionevole, e realizza un equilibrio tra certezza e buona amministrazione in un rimedio cui sono connaturate regole d’accesso più rigorose. Lo scopo della norma è quindi legittimo.

Va infine precisato, quanto al processo telematico, che la possibilità materiale di depositare documenti sino alla fissazione dell’udienza non legittima l’inosservanza dei termini processuali. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alle spese per ciascuna controricorrente, all’ulteriore somma pari ai compensi e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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