Appalti FOI esclusi dall’adeguamento prezzi dei SAL (Cons. Stato n. 5675 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022 esclude l’operatività dei meccanismi di adeguamento dei prezzi in fase esecutiva per gli appalti che accedono al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Il sistema delineato dal legislatore è di alternatività e non cumulabilità tra i due strumenti, operando il FOI in via strutturale ed ex ante sull’equilibrio economico dell’appalto e l’adeguamento dei SAL in via contingente ed ex post. La diversità oggettiva delle situazioni giustifica il trattamento differenziato e non sussiste violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., né alcun profilo di discriminazione transfrontaliera rilevante ai sensi degli artt. 49 e 56 TFUE. Le disposizioni, di natura eccezionale e derogatoria, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Una società si è aggiudicata nel settembre 2023 un appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere infrastrutturali, per un importo complessivo di oltre centotrentotto milioni di euro, con durata superiore a milleduecento giorni. L’opera era finanziata anche tramite il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 marzo 2023.

Nel 2025 la società ha chiesto l’applicazione dell’adeguamento straordinario dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, iscrivendo riserve negli stati di avanzamento lavori. Non avendo ottenuto riscontro, ha adito il T.R.G.A. di Bolzano per l’annullamento del tacito rigetto. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo il meccanismo non applicabile agli appalti beneficiari del FOI. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’eccezione di carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni statali. La pretesa azionata trae origine dal rapporto contrattuale di appalto intercorso con la stazione appaltante, soggetto dotato di autonoma personalità giuridica. La legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: le obbligazioni relative a compensazioni e revisioni dei prezzi gravano esclusivamente sulla stazione appaltante. La normativa emergenziale di sostegno non altera la struttura soggettiva dei rapporti contrattuali. Il Commissario straordinario opera quale organo di impulso e coordinamento, senza assumere la titolarità dei rapporti con gli operatori economici. Ne deriva l’estromissione dei Ministeri e del Commissario.

Sul merito, la Corte richiama un proprio precedente (Cons. Stato, sez. V, n. 4016/2026) per qualificare l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 come disciplina di carattere eccezionale e derogatorio, operante in deroga alle clausole contrattuali e ai principi di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, con efficacia temporalmente limitata e non suscettibile di interpretazione estensiva.

Quanto alla produzione documentale tardiva, la Corte rileva che la giustificazione addotta solo in appello è postuma e strumentale. Le deroghe ai termini decadenziali di cui all’art. 73 c.p.a. richiedono un giustificato motivo concreto e dimostrato, riconducibile a oggettiva impossibilità. I documenti erano nella piena disponibilità della parte fin dalla fase introduttiva e la loro rilevanza era conoscibile ab origine. Corretta, dunque, la statuizione di primo grado. È parimenti infondata la censura di ultrapetizione: la questione relativa all’art. 29 del d.l. n. 4/2022 era stata richiamata dalla stessa parte, e il giudice si è limitato a qualificarla come irrilevante.

Sul nodo centrale, il comma 6-ter stabilisce che il meccanismo di adeguamento in fase esecutiva si applica esclusivamente agli appalti che non abbiano accesso al FOI. Il dato letterale è chiaro e non consente letture alternative. Il FOI opera ex ante, incidendo sull’importo a base di gara e sull’equilibrio economico dell’appalto; l’adeguamento dei SAL opera ex post, con funzione incidentale e limitata. Ammettere il cumulo determinerebbe duplicazione di benefici, sovracompensazione e indebito aumento della spesa pubblica. Trattandosi di norme eccezionali, esse soggiacciono al principio di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica.

Le censure di incostituzionalità sono infondate. Il FOI è meccanismo strutturale parametrato al costo a vita intera dell’investimento; gli appalti che ne beneficiano godono di tutela ex ante più ampia. Ricorre una diversità oggettiva di situazioni che giustifica il trattamento differenziato, senza violazione del principio di uguaglianza. Il cumulo comporterebbe una modifica sostanziale delle condizioni di gara, in contrasto con i principi eurounitari di concorrenza. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è manifestamente infondata: la disciplina opera indistintamente verso tutti gli operatori, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità né ostacolo alle libertà di stabilimento e prestazione di servizi. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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