Delega di firma sull’avviso di accertamento: validità senza nominativo del delegato (Cass. civ. Sez. V n. 17566 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di funzioni. Per la sua validità non è pertanto necessaria l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità. Tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo a chi ha materialmente sottoscritto l’atto. Essendo una delega di firma, e non di funzioni, non trova applicazione la disciplina dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, esercente attività di officina meccanica che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, un avviso di accertamento con cui contestava il reddito non dichiarato ai fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2007. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deducendo censure procedimentali e di merito.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non dimostrata la validità della delega alla sottoscrizione dell’atto e annullando l’avviso. La CTR del Lazio confermava la decisione. L’Ente impositore proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR reputato inidonea la documentazione prodotta a fondare la regolarità della delega di firma. Con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, non avendo la CTR valutato congiuntamente i due documenti prodotti.
Il contribuente eccepiva l’inammissibilità del ricorso su due profili: il presunto riesame del materiale probatorio e la c.d. inammissibilità meritale. La Corte respinge entrambe le eccezioni. Quanto al primo profilo, osserva che l’Amministrazione domanda la verifica della corretta applicazione delle regole legali in materia di validità della delega, dunque una questione di diritto. Quanto al secondo, rileva che la materia ha impegnato ripetutamente la Corte, con orientamenti dapprima diversi e contrastanti, prima della formazione di un orientamento consolidato, condivisibile e al quale si intende assicurare continuità.
Nel merito, è pacifico che l’Amministrazione aveva prodotto due documenti: la disposizione di servizio n. 31 del 2013, che confermava l’incarico di Capo Team, e la disposizione di servizio n. 40 del 2013, che conferiva le deleghe per la sottoscrizione anche ai Capo Team. L’atto impugnato era stato sottoscritto, quale delegato, da un Capo Team. La CTR aveva invece ritenuto imprescindibile l’individuazione nominativa del delegato.
Tale valutazione non è condivisibile. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la delega di firma non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né del termine di validità, potendo tali elementi essere individuati anche mediante ordini di servizio (Cass. Sez. V, 5.8.2024, n. 21972). Ribadisce inoltre che la delega ex art. 42, comma 1, realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, e che è inapplicabile la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato (Cass. Sez. V, 2.8.2024, n. 21839).
Il primo motivo è pertanto accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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