Motivazione apparente della sentenza tributaria e obbligo di esternare l’iter logico (Cass. civ. Sez. V n. 17574 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza affetta da motivazione meramente apparente è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente e talora contenutisticamente sovrabbondante, non renda percepibile il fondamento della decisione e non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il vizio ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento e non esplicita le argomentazioni che lo hanno condotto alla determinazione assunta. La sanzione di nullità colpisce anche le sentenze che, dietro la parvenza di una giustificazione, non permettono di comprendere le ragioni e le basi della loro genesi, né di verificare se il giudice abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società dilettantistica, in liquidazione, per imposte dirette ed IVA relative agli anni d’imposta dal 2007 al 2009. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente per carenza di valida prova sulla sottoscrizione dell’atto impugnato. La CTR della Sicilia, in secondo grado, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo meritevole di accoglimento l’eccezione sulla valida sottoscrizione degli atti, ma rilevando che l’Ufficio, nel merito, si limitava a generiche argomentazioni e non contestava efficacemente quanto esposto dalla contribuente.
La Commissione regionale richiamava inoltre i giudizi favorevoli alla società relativi ad atti impositivi di anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la tempestività dell’impugnazione. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, depositata il 20 settembre 2022 e non notificata, aveva termine lungo di impugnazione, ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, con scadenza al 20 marzo 2023. Tale scadenza cade nella cornice di operatività della sospensione di undici mesi dei termini, prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022.
La Corte osserva che, per l’incumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei periodi, il termine di sei mesi, originariamente scadente il 20 marzo 2023, è rimasto sospeso per undici mesi senza ulteriore aggiunta del periodo feriale, andando a scadere il 20 febbraio 2024. Il ricorso, notificato il 19 settembre 2023, risulta pertanto tempestivo.
Nel merito, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è fondato.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento e con quali argomentazioni è pervenuto alla determinazione assunta. La nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione o con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle con motivazione solo apparente, che dietro la parvenza di giustificazione non consente di comprendere le ragioni e le basi della genesi della decisione.
In tale vizio incorre la sentenza impugnata, che non espone adeguatamente le ragioni per cui le argomentazioni dell’Ufficio erano state ritenute generiche e inidonee a contestare quanto esposto dalla contribuente, senza evidenziare né le une né le altre. Restano inespresse anche le ragioni dell’incidenza sulla decisione dei giudizi favorevoli alla società relativi ad altri atti impositivi. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame con adeguata motivazione e alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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