Opposizione a cartella su estratto di ruolo inammissibile senza minaccia esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 17653 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’opposizione alla cartella di pagamento conosciuta dall’opponente tramite estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione è inammissibile per carenza di interesse ad agire quando l’opponente non alleghi e non provi una concreta iniziativa esecutiva o una minaccia di esecuzione dell’ente creditore. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e si applica ai processi pendenti. L’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Non integra l’interesse l’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella.

Il Fatto

Il ricorrente propose opposizione avverso una cartella di pagamento, di importo rilevante e causalmente ascritta a sanzione amministrativa, che assumeva di aver conosciuto mediante un estratto di ruolo acquisito motu proprio. Deducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa per decorso della prescrizione, ne invocò l’annullamento.

Il Tribunale adito accolse l’opposizione, sul rilievo della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, e annullò la cartella. La Corte di Appello, in riforma, accolse il gravame dell’ente di riscossione, rigettò l’opposizione originaria e compensò le spese del doppio grado di merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l’ente di riscossione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le doglianze, denunciando anche errores in procedendo, abilitano la lettura degli atti di causa per la corretta sussunzione dell’azione proposta. Dalla stessa narrativa del ricorrente emerge in modo certo e inequivoco la natura della domanda: un’impugnativa di cartella esattoriale conosciuta motu proprio mediante rilascio dell’estratto di ruolo, di cui si invoca l’annullamento sull’assunto della inesistenza o nullità della notificazione, in difetto di valida allegazione di qualsiasi concreto atto di minaccia o avvio dell’esecuzione.

Su tale premessa il Collegio dispone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse. Dirimente è il principio enunciato in funzione nomofilattica da Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.

Il percorso argomentativo richiamato si articola su tre passaggi: la disposizione regola la riscossione coattiva mediante ruolo, comprese le sanzioni amministrative; l’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione per ius superveniens fino alla decisione; la norma trova applicazione anche nei processi pendenti, con onere dell’opponente di dedurre e dimostrare l’interesse, allegabile anche in legittimità mediante documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.

Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato né allegato in modo univoco la sussistenza di un tale interesse, né nel merito né in sede di legittimità. La Corte esclude che l’interesse possa ravvisarsi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta. L’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica, e non per dedurre fatti estintivi successivi, non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di obiettiva incertezza e in assenza di iniziative esecutive dell’amministrazione, come affermato da un indirizzo consolidato (Cass. n. 20618 del 2016, Cass. n. 22946 del 2016, Cass. n. 22925 del 2019, Cass. n. 7353 del 2022, Cass. n. 24552 del 2024, Cass. n. 31430 del 2024).

Difettando una condizione dell’azione, la causa non poteva essere proposta, con cassazione senza rinvio della sentenza di appello e di quella di primo grado. Le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza normativa e della sua lettura di nomofilachia; le spese di legittimità seguono la soccombenza. La natura della pronuncia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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