Inconfigurabile la consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 18043 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è configurabile tra il procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui all’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, e la successiva amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità delle due procedure. L’amministrazione giudiziaria è misura di prevenzione, non procedura concorsuale, essendo priva del rapporto di continuità causale e di unità concettuale che sola consente la consecutio. Ne deriva che i crediti maturati nel corso dell’amministrazione giudiziaria non possono essere riconosciuti in prededuzione nella successiva procedura di amministrazione straordinaria. Il principio di vicinanza della prova non opera in senso inverso al regime dell’art. 2697 cod. civ. quando la parte onerata sia la procedura, estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Il Fatto
Una società di factoring ha chiesto l’ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una società per il credito corrispondente alle anticipazioni concesse durante l’amministrazione giudiziaria, invocando la prededuzione. Il giudice delegato ha ammesso il credito in via chirografaria.
Proposta opposizione, il tribunale l’ha rigettata, escludendo la prededucibilità sia ai sensi del codice antimafia sia in forza dell’art. 7 l. n. 52/1991, per difetto di allegazione e prova sui crediti non ancora sorti. La società ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. La procedura è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che censura il diniego di prededuzione nella consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria. Il collegio richiama la recente Cass. n. 34266 del 2024 e ne condivide il principio: la consecutio non è configurabile tra il procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011 e la procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità.
La prededuzione non attribuisce una causa di prelazione, ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività agli scopi della procedura. Essa assiste il credito di massa finché esiste la procedura in cui ha avuto origine e sopravvive in altra procedura solo se si verifica un fenomeno di consecuzione. Le Sezioni Unite n. 42093 del 2021 richiedono, a tal fine, un collegamento tra le procedure, che regolino un fenomeno giuridico unitario per identità di soggetti e requisito oggettivo.
Tale presupposto difetta nel passaggio dall’amministrazione giudiziaria a quella straordinaria. L’amministrazione giudiziaria è misura di prevenzione volta alla prosecuzione dell’attività fuori dal contesto dell’illegalità, e non è procedura concorsuale: i suoi presupposti non coincidono con lo stato di crisi o d’insolvenza. L’eventuale insolvenza sopravvenuta è mera eventualità. Né rileva che il codice antimafia contenga istituti mutuati dalla legge fallimentare e che nell’amministrazione giudiziaria si rinvengano elementi di concorsualità: tali elementi non sono sufficienti a ricondurla nella categoria delle procedure concorsuali.
La prededuzione prevista dall’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 trova esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine. Gli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999 operano un rinvio diretto al solo primo comma dell’art. 111 l.fall., per premiare i crediti collegati alla gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza, non i crediti sorti in altra precedente procedura. Il motivo è infondato.
Quanto al secondo e terzo motivo, sull’art. 7 l. n. 52/1991, la Corte ritiene corretta la statuizione del tribunale. Il factor che agisca per la restituzione del corrispettivo ha l’onere di dedurre e provare, ex art. 2697, comma 1, cod. civ., i fatti costitutivi della prededuzione, individuando i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura. Il principio di vicinanza della prova non può invertire tale regime nei confronti dell’amministrazione straordinaria, giuridicamente estranea al rapporto sostanziale dedotto. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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