Sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo prima del codice della navigazione (Cass. civ. Sez. II n. 13994 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demanio necessario, la disposizione dell’art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l’aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi. La loro non necessarietà in fatto all’uso pubblico, della quale l’Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, il vigente art. 35 cod. nav. valorizza l’aspetto formale della transizione, pretendendo, oltre al riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale. Ne consegue che il giudice di merito, nel valutare una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del codice della navigazione, non può esigere un provvedimento di sclassificazione analogo a quello previsto dalla norma vigente.
Il Fatto
Il ricorrente convenne in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una porzione di terreno ricadente in una particella catastale intestata al Demanio pubblico e patrimoniale dello Stato, ma che egli assumeva appartenere al patrimonio disponibile. Sosteneva di possedere l’area sin dagli anni Settanta e di avervi realizzato uno stabilimento balneare.
Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello rigettò l’impugnazione, ritenendo che il procedimento di sdemanializzazione non si fosse completato per difetto della prova sulla superiore approvazione dell’atto di affranco del 1935. La questione approda in Cassazione, dove la Procura generale chiede l’accoglimento del secondo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il secondo motivo, logicamente prioritario, incentrato sulla violazione dell’art. 829 cod. civ., dell’art. 429 cod. civ. 1865, dell’art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 e dell’art. 35 cod. nav.
Il Collegio ricorda che i beni del demanio marittimo, in quanto incommerciabili, imprescrittibili e inespropriabili, non possono essere usucapiti se non previa sdemanializzazione. La Corte distingue il demanio accidentale, per il quale è ammissibile la sdemanializzazione tacita, dal demanio necessario, che esige un espresso e formale provvedimento amministrativo a carattere costitutivo.
Il passaggio decisivo riguarda però il regime applicabile ratione temporis. L’art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 prevedeva che le parti di spiaggia riconosciute non più necessarie all’uso pubblico potessero passare dal demanio al patrimonio mediante il mero riconoscimento dell’Amministrazione marittima. Il vigente art. 35 cod. nav. pretende invece, oltre al riconoscimento del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale.
La Corte richiama il proprio precedente Sez. I n. 3950 del 1999, che già aveva evidenziato la differenza precettiva tra le due norme: la disposizione abrogata valorizzava l’aspetto sostanziale, quella vigente l’aspetto formale. Erra dunque la sentenza impugnata là dove ha preteso un provvedimento esplicito analogo a quello richiesto dal codice della navigazione, senza valutare i contenuti dell’atto di affranco del 1935 e dei provvedimenti coevi nella diversa ottica della dichiarazione del venir meno della necessità del bene per l’uso pubblico.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame anche dei documenti indicati nel primo motivo, ivi assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.