Amministratore di fatto non sanzionabile se agisce nell’interesse della società (Cass. civ. Sez. V n. 17682 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la qualità di amministratore di fatto di una società di capitali non comporta di per sé la responsabilità per le violazioni riferibili all’ente, poiché l’art. 7 d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, ne pone l’onere “esclusivamente” a carico della persona giuridica. La deroga al principio personalistico di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata: solo tale condizione giustifica che la sanzione non colpisca l’autore materiale. Se invece l’amministratore ha operato nel proprio esclusivo interesse, usando l’ente come schermo o paravento, viene meno la ratio della norma eccezionale e si applica la disciplina generale. Il principio è stato recepito dal legislatore con l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 87/2024, che ha introdotto l’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 472/1997, estendendo la riferibilità esclusiva della sanzione anche agli enti privi di personalità giuridica e irrogandola, in caso di costituzione o interposizione fittizia, al soggetto che ha agito per loro conto.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Ferrara, ha irrogato sanzioni per Ires, Irap e Iva relative all’anno di imposta 2014 nei confronti di una persona fisica, quale amministratore di fatto di una società con fittizia sede in Liechtenstein, ritenuta esterovestita e destinataria di avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Ferrara ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello erariale, confermando l’accertata qualità di amministratore di fatto e l’esterovestizione della società, ma escludendo la responsabilità sanzionatoria della persona fisica, che aveva agito nell’interesse dell’ente senza esserne socio, neppure occulto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 269/2003, 9 d.lgs. n. 472/1997, 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’amministratore di fatto risponda in proprio quando la società sia costituita al solo scopo fraudolento di evasione. La Corte dichiara il motivo inammissibile.

Il collegio ricostruisce l’art. 7 d.l. n. 269/2003 come deroga al principio della responsabilità personale del trasgressore, limitando le sanzioni alla persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto. Richiama sul punto un orientamento consolidato, che ha ritenuto applicabile la norma eccezionale in presenza di amministratori di fatto.

La deroga, tuttavia, presuppone che la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell’interesse e a beneficio della società dotata di personalità giuridica. Se invece il rappresentante o l’amministratore ha agito nel proprio esclusivo interesse, usando l’ente come schermo o paravento, viene meno la ratio dell’art. 7 e si ripristina la disciplina generale del d.lgs. n. 472/1997, con applicazione della sanzione alla persona fisica. Neppure opera il principio in ipotesi di società «cartiera», mera fictio utilizzata per sottrarsi agli illeciti commessi a vantaggio personale dell’amministratore di fatto.

Il collegio osserva che la sentenza impugnata non si discosta da questa impostazione. La CTR ha accertato che il contribuente non era socio, neppure occulto, della società e aveva agito nell’esclusivo interesse dei soci. Si tratta di accertamento in fatto insuscettibile di revisione in sede di legittimità. Il motivo, inoltre, non contesta l’effettività e la vitalità della compagine sociale, limitandosi a prospettare vantaggi personali di natura non fiscale, smentiti dalla ricostruzione del ruolo di solo amministratore.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’ufficio deduce l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte lo dichiara inammissibile per la presenza di una doppia conforme di merito, rilevante ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., e per la mancata indicazione di elementi di diversità tra le ragioni di rigetto dei due gradi. Il vizio motivazionale, inoltre, deve avere ad oggetto un fatto storico decisivo, che il motivo sostanzialmente attinge nel merito.

Il ricorso incidentale del contribuente, proposto ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., censura la compensazione delle spese. La Corte richiama l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, che ammette la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Pacifica la soccombenza dell’ufficio in primo grado, la CTR ha giustificato la compensazione con il ruolo di collaboratore del contribuente nell’evasione della società e con la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale. La prima ragione è estranea ai motivi legittimanti; la seconda non regge, poiché già nel 2017 la giurisprudenza richiamata dalla stessa CTR era intervenuta. La compensazione resta giustificata per il primo grado, non per l’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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