Notifica di atto impositivo societario e difetto di legittimazione del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 17680 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, neppure in via solidale o sanzionatoria, perché intestato e diretto esclusivamente a una società, non è legittimata a impugnarlo in proprio. La sola ricezione della notifica di un atto inequivocabilmente riferito a un soggetto diverso non attribuisce al ricevente la legittimazione ad agire. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e attiene alla sola allegazione della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una persona fisica, presso la sua residenza in Italia, un avviso di accertamento intestato a una società con sede in Liechtenstein. L’atto contestava, per l’anno d’imposta 2014, ricavi derivanti dall’esecuzione di un contratto preliminare di cessione di terreno, recuperando a tassazione una caparra confirmatoria incassata nel 2013. L’Ufficio assumeva che la società avesse sede effettiva in Italia, gestita personalmente dal destinatario della notifica, e lo indicava come rappresentante fiscale per soggetto non residente.
Il destinatario impugnava l’atto in nome proprio, quale mero destinatario della notifica, negando di essere rappresentante legale o amministratore di fatto della società. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava l’impugnazione originaria. Proponeva quindi ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente, rilevandola d’ufficio, la questione della legitimatio ad causam del ricorrente, da verificare sulla base della qualità spesa sin dal ricorso introduttivo. Si tratta di stabilire quale soggetto abbia impugnato l’atto, a quale titolo e se, nella veste vantata, fosse legittimato a farlo. Il difetto di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado e va riscontrato alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto, che attiene al merito.
La Corte muove dal dato incontestato che l’atto impositivo era diretto esclusivamente alla società e contemplava il ricorrente soltanto nella qualità di rappresentante fiscale per soggetto non residente. La pretesa fiscale era rivolta alla sola società; l’eventuale attribuzione della qualità di amministratore di fatto risultava funzionale al merito della pretesa (sotto i profili dell’esterovestizione), comunque riferita alla società. Ne consegue che la legittimazione a impugnare spettava unicamente a quest’ultima.
Il ricorso introduttivo, le controdeduzioni e il ricorso per cassazione erano stati proposti dal ricorrente dichiaratamente quale mero destinatario della notifica di un atto che non lo attingeva, senza alcuna spendita del nome della società né allegazione dell’esercizio di poteri rappresentativi. La spendita del nome non richiede formule sacramentali e può evincersi dal contenuto dell’atto, ma qui il ricorrente aveva formalmente escluso di agire in nome e per conto della società, impostando le difese proprio sull’assenza del relativo potere.
Quanto al precedente che aveva riconosciuto la legittimazione del mero destinatario della notifica (Cass. n. 4622 del 2009), la Corte lo qualifica isolato e superato da altre pronunce, che negano la legittimazione e l’interesse della persona fisica erroneamente indicata come legale rappresentante in un atto rivolto alla società (Cass. n. 9282 del 2012; Cass. n. 7763 del 2019) o dell’amministratore di fatto che agisca in nome della società (Cass. n. 26702 del 2022; Cass. n. 29474 del 2021). Se ne ricava il principio comune secondo cui la mera ricezione della notifica non legittima, di per sé, il ricevente all’impugnazione.
La Corte esclude inoltre che la legittimazione possa fondarsi sull’interesse derivante dall’attribuzione delle qualità di rappresentante fiscale o amministratore di fatto. Nell’atto non sono imputate alla persona fisica obbligazioni d’imposta, neppure solidali, né sanzioni. Solo avverso atti impositivi, sanzionatori o di riscossione diretti nei suoi confronti egli potrà indirizzare l’impugnazione, contestando il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità (Cass. n. 29474 del 2021). Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione; la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., con integrale compensazione delle spese di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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