Notifica della cartella da PEC non iscritta nel registro INI-PEC e sindacato della Cassazione sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10865 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo stesso. La contribuente che eccepisca l’invalidità deve allegare e dimostrare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico risultante dal registro. Inoltre, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale”; sono denunciabili solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile, con esclusione del mero difetto di sufficienza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015. La Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la cartella fosse nulla per omessa indicazione del criterio di computo degli interessi.
Avverso tale decisione, l’agente della riscossione proponeva appello principale, sostenendo che il saggio di interesse fosse determinato per legge e la decorrenza chiaramente indicata in cartella; la contribuente proponeva appello incidentale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, confermando per il resto la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, notificato sia all’agente della riscossione sia all’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, non essendo quest’ultima stata parte nei gradi di merito. I primi due motivi di ricorso, concernenti la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al calcolo degli interessi e al cumulo giuridico delle sanzioni, sono stati trattati congiuntamente e rigettati.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha espresso due chiare rationes decidendi: da un lato, l’indicazione della norma di legge e della decorrenza aveva messo la società nelle condizioni di controllare la quantificazione degli interessi; dall’altro, le violazioni alla base delle riprese impositive, non avendo natura formale, non consentivano l’applicazione del beneficio del cumulo giuridico, ammesso per più violazioni solo se di carattere formale. Tali motivazioni, pur opinabili nel merito, sono state ritenute logiche, argomentate e comprensibili, rispettando il “minimo costituzionale”.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 e delle norme sulla notifica a mezzo PEC, è stato dichiarato inammissibile e infondato. La società aveva dedotto l’inesistenza della notifica della cartella perché eseguita da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. La Corte ha rilevato che il motivo era già stato dichiarato inammissibile in appello per mancata corrispondente censura nel ricorso introduttivo, e che il ricorso per Cassazione non impugnava tale statuizione.
Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito il principio espresso da Cass. n. 18684 del 2023: l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire, essendo necessario che la contribuente evidenzi concreti pregiudizi al diritto di difesa, nella specie non allegati né sostanziati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.