Inammissibile il ricorso che non censura la statuizione di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 17831 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, quando il giudice di appello dichiara l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., privandosi della potestas iudicandi, e tuttavia prosegue esaminando il merito, le considerazioni sull’infondatezza delle censure restano argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito svolta ad abundantiam senza investire la statuizione di inammissibilità, poiché su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante si forma il giudicato. L’onere di impugnare prioritariamente la declaratoria di inammissibilità grava sul ricorrente.
Il Fatto
Alcuni condomini impugnavano davanti al Tribunale la deliberazione assembleare con cui era stato approvato il rendiconto dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto, deducendo vizi della delibera e il riconoscimento degli stessi da parte dell’impresa esecutrice. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello respingeva il gravame.
I condomini proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in sette motivi, mentre il condominio e una condomina resistevano con controricorso. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto l’appello ai limiti dell’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. e, solo in via subordinata, ne aveva esaminato il merito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce la struttura della decisione impugnata. La Corte d’appello ha fondato il rigetto su una duplice e autonoma linea: da un lato il riconoscimento dell’inammissibilità del gravame, dall’altro l’esame del merito delle censure, introdotto con l’espressa formula della valutazione compiuta “pure a volere superare ogni questione in tema di inammissibilità”.
Su questo secondo versante la Corte di legittimità richiama la propria giurisprudenza secondo cui le considerazioni sull’infondatezza nel merito, nella logica della decisione, costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, non impugnabili per difetto di valenza decisoria (Cass. n. 32092/2024; Cass. n. 27388/2022; Cass. Sez. Un. n. 31024/2019).
In modo speculare, la Corte afferma che sussisteva in capo ai ricorrenti l’onere di impugnare innanzitutto la statuizione di inammissibilità dell’appello. Nessuno dei motivi di ricorso investe però tale profilo: i ricorrenti hanno concentrato le censure sul merito, lasciando incontestata la ragione assorbente del rigetto.
La Corte enuncia allora il principio consolidato: quando il giudice d’appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame e essersi così privato della potestas iudicandi, esamini comunque il merito, tali argomentazioni restano ipotetiche e virtuali; il ricorso in cassazione che miri a un sindacato sulla motivazione di merito, senza censurare la statuizione di inammissibilità, è pertanto inammissibile, essendosi formato il giudicato su tale unica ratio decidendi (Cass. n. 29529/2022; Cass. n. 30393/2017; Cass. Sez. Un. n. 24469/2013).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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