Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate privo di base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17837 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà che una Cassa di previdenza privatizzata imponga sui trattamenti pensionistici non trova fondamento nel potere dell’ente di adottare atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine. Ai sensi dell’art. 23 Cost., il potere di imporre un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte deve trovare il suo univoco fondamento nella legge. La finalità di riequilibrio strutturale, proiettata su un arco temporale ampio, non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, che ha carattere provvisorio e limitato nel tempo. È illegittimo, pertanto, il prelievo applicato da una Cassa professionale in forza di proprie delibere. Il credito restitutorio del pensionato è soggetto a prescrizione decennale, non quinquennale, difettando la liquidità ed esigibilità della somma decurtata.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo operato dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico corrisposto a un professionista iscritto, condannando l’ente a restituire le somme trattenute a far data dal 18.01.2012. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la ritenuta illegittimità del contributo, sotto plurimi profili di violazione di legge e di parametri costituzionali; l’omesso esame della censura relativa all’ordine di cessazione delle trattenute future; l’applicazione del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale. A seguito di proposta di definizione accelerata, la ricorrente ha chiesto la decisione e la Corte ha fissato l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

I motivi primo, secondo e quarto sono esaminati congiuntamente. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la questione della legittimità del contributo è infondata: si tratta di un prelievo riconducibile alle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali, non annoverandosi tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.

La difesa dell’ente sosteneva che il potere di imporre il contributo derivasse dalla facoltà di adottare tutti gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine, ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. La Corte replica che tale finalità non costituisce connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo.

Le conclusioni sono avvalorate dall’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011. È il legislatore che ha delimitato i presupposti applicativi del contributo e ne ha stabilito in via imperativa la misura, fornendo una precisa base legale al prelievo. La legge indica come prioritaria l’adozione di misure strutturali di riequilibrio e solo in via di extrema ratio contempla l’applicazione del contributo, peraltro in una misura diversa da quella adottata dalla Cassa. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 pone come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali che essi siano finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine.

Quanto alla prescrizione, la Corte ribadisce l’applicabilità del termine decennale, in coerenza con le Sezioni Unite n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, requisiti non integrati quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati. Non è conferente il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970, dettato per le prestazioni erogate dall’INPS.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: il ricorso non riproduce il tenore della pronuncia di primo grado e non consente di apprezzare i termini dell’ordine di cessazione delle trattenute. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la tardività del controricorso; la ricorrente è condannata a versare 2.500,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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