Abuso del processo per ricorso non conforme alla proposta di definizione accelerata (Cass. civ. Sez. II n. 17838 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si conformi alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., e che venga poi deciso in senso ad essa conforme, integra gli estremi dell’abuso del processo, configurando una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore. In tale ipotesi, il richiamo operato dal terzo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ. legittima la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente, nonché di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. La mancata adesione alla delibazione del proponente, confermata dalla decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata.
Il Fatto
Una società ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per competenze professionali maturate in tre giudizi. La Corte d’Appello ha confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo i compensi liquidati conformi alla legge professionale.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il professionista ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso per difetto degli elementi grafici di individuazione della sentenza impugnata e, nel merito, l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto accantonato la questione della procedibilità, risultando agli atti il deposito, da parte del controricorrente, della copia autenticata della sentenza impugnata.
Nel merito, il primo motivo — prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — è stato ritenuto infondato. La società lamentava che la Corte d’Appello avesse attribuito valore vincolante al parere di congruità dell’Ordine. La Suprema Corte ha però rilevato che il giudice di merito non si è limitato a confermare l’ammontare vistato: ha vagliato in concreto le attività professionali svolte e documentate, liquidando i compensi in misura di poco superiore ai parametri medi, in considerazione dell’attività prestata in tre procedimenti.
Il secondo motivo — ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dall’intervenuta pronuncia d’appello conforme a quella di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella formulazione precedente l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis.
Il ricorso è stato dunque respinto. La Corte ha poi applicato l’art. 380 bis, terzo comma, cod. proc. civ. e i commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Richiamando le Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e Sezioni Unite n. 28540 del 2023, ha precisato che la conformità tra proposta e decisione finale codifica un’ipotesi di abuso del processo, perché non adeguarsi alla delibazione del proponente confermata in sede decisoria lascia presumere una responsabilità aggravata.
Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati