La soppressione della posizione organizzativa per riorganizzazione aziendale attribuisce la fascia economica superiore o l’importo a titolo personale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6098 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione organizzativa, nel pubblico impiego contrattualizzato, non determina un mutamento di profilo professionale o di area, ma solo un mutamento di funzioni, che cessano al cessare dell’incarico. La sua istituzione formale da parte dell’amministrazione è condizione imprescindibile per il riconoscimento del relativo trattamento economico. Costituisce, invece, fatto decisivo, oggetto di valutazione del giudice di merito, l’accertamento che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all’incarico in forza di una proroga. Qualora la soppressione della posizione organizzativa dipenda da una <
Il Fatto
Una lavoratrice del comparto sanità, inquadrata come collaboratrice amministrativa, aveva svolto per anni le funzioni di una posizione organizzativa, il cui incarico era stato più volte rinnovato. A seguito di un processo di riorganizzazione che aveva portato alla confluenza delle ex ASL nella nuova ATS, l’incarico era stato inizialmente “cristallizzato” e poi interrotto, con la comunicazione del 2 maggio 2018, per sopravvenuta non attualità della posizione.
La lavoratrice aveva agito in giudizio per ottenere, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del CCNL Sanità Pubblica 07.04.1999, l’attribuzione dell’importo a titolo personale pari all’ultimo incremento di fascia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva accolta, ritenendo provata la proroga dell’incarico oltre la scadenza naturale e la sussistenza di tutti i requisiti per il beneficio. L’ATS aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricostruito la natura delle posizioni organizzative, richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass., S.U., 18.6.2008 n. 16540 e successive conformi). Esse costituiscono funzioni ad tempus di alta responsabilità, la cui istituzione formale da parte dell’amministrazione è presupposto necessario per rivendicarne il trattamento, non potendo il giudice sostituirsi alla P.A. nelle scelte organizzative. Tuttavia, una volta istituita la posizione e accertato che il dipendente abbia svolto le mansioni con pienezza di poteri, non si può escludere il conferimento del relativo trattamento.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza circa l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte territoriale aveva, infatti, congruamente motivato la prosecuzione dell’incarico oltre la scadenza del 30 marzo 2017, basandosi su documentazione proveniente dalla stessa amministrazione, come la delibera di “cristallizzazione” e la successiva comunicazione di interruzione dell’incarico del 2 maggio 2018. Tale censura, nel suo nucleo sostanziale, mirava a una diversa valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile, in quanto la norma non è violata quando il giudice attribuisce maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, ma solo quando fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi consentiti.
Il terzo motivo, relativo all’errata quantificazione dell’importo riconosciuto, è stato giudicato inammissibile per novità della questione. La Corte ha ribadito che il ricorrente, per evitare la declinatoria di inammissibilità, deve allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e indicare l’atto del giudizio precedente in cui lo ha fatto, onere non adempiuto dall’ATS. Il quarto motivo, infine, è stato assorbito dall’esito degli altri.
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Nota della Redazione
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