Indennità di trasferta e sede di lavoro desumibile dal comportamento delle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17994 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferta presuppone il permanere di un legame funzionale del lavoratore con l’originaria sede di lavoro, dalla quale egli si sposta temporaneamente; essa non spetta quando l’attività sia prestata nello stesso luogo di residenza stabile o nella sede ordinaria. L’individuazione della sede di destinazione non dipende dal solo dato formale della lettera di assunzione, ma può desumersi da un complesso di elementi concordanti, tra cui l’assenza di un accordo scritto tra le parti, le indicazioni dei modelli UNI LAV, la voce “Trasferta Italia” nei cedolini paga e il riconoscimento della stessa società. È inammissibile, in presenza di una doppia conforme, il motivo che denunci l’omesso esame di fatti decisivi senza indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e senza dimostrarne la diversità. L’omesso esame di un elemento istruttorio non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice.
Il Fatto
La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione e riconosciuto in favore del lavoratore il diritto all’indennità di trasferta. Il giudice di prime cure aveva accertato che difettava un accordo scritto tra le parti sulla sede di destinazione, che nei modelli UNI LAV la sede di lavoro era indicata in un comune diverso da quello di residenza del dipendente fino a una rettifica successiva, che nei cedolini paga compariva la voce “Trasferta Italia” e che la stessa società, in risposta alla lettera di messa in mora, aveva ammesso di aver sempre retribuito correttamente l’indennità.
La Corte territoriale aveva inoltre escluso che la somma liquidata con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 cod. proc. civ. comprendesse lo straordinario, determinato dal consulente tecnico sulla base dei fogli presenza e non delle buste paga poste a fondamento di quella ordinanza. La società ricorrente ha censurato entrambi i profili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte respinge il primo motivo, con cui si deduceva la violazione di legge in relazione alla disciplina contrattuale collettiva e ai criteri di interpretazione del contratto. La ricorrente riproponeva tesi già disattese nei gradi di merito, censurando in realtà un accertamento di fatto. La Corte d’appello non aveva affermato che la trasferta spetti anche quando il lavoratore operi nello stesso luogo in cui risiede stabilmente o nella sede ordinaria: l’elemento qualificante dell’istituto resta il legame funzionale con l’originaria sede, mai posto in discussione dalla sentenza impugnata.
I giudici di merito avevano valorizzato molteplici elementi convergenti. L’assenza di un accordo scritto e sottoscritto sulla sede di destinazione, l’indicazione della sede in un comune diverso nei modelli UNI LAV fino alla rettifica intervenuta solo nel maggio 2015, la presenza della voce “Trasferta Italia” nei cedolini e l’ammissione della stessa società in risposta alla messa in mora dimostrano che il lavoratore aveva la propria sede altrove. Su tale base il riconoscimento dell’indennità in diritto è corretto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. Il ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, denunciando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza della doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di appello, né dimostrarne la diversità.
La Corte ribadisce un ulteriore principio: il fatto storico non si identifica con il fatto probatorio e l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. Il ricorso è pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva dell’intimato; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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