Il contributo di solidarietà delle Casse private è riservato al legislatore e il rimborso si prescrive in dieci anni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1290 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure per assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il principio del pro rata e produttivi di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. L’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, non applicandosi la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona aveva accolto il ricorso del pensionato, dichiarando l’illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti sulle rate della pensione di vecchiaia e condannando l’ente alla restituzione delle somme entro il limite della prescrizione quinquennale. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione, rigettando sia l’appello principale della Cassa sui presupposti del contributo, sia l’appello incidentale del pensionato che invocava il termine decennale.
Contro la sentenza d’appello il pensionato ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, lamentando l’applicazione del termine prescrizionale quinquennale in luogo di quello ordinario decennale. La Cassa si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per far valere la legittimità del contributo di solidarietà, anche in via subordinata per il biennio 2012-2013.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale della Cassa, ritenendolo infondato alla luce del consolidato orientamento per cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su trattamenti pensionistici già determinati. Tali atti risultano incompatibili con il principio del pro rata e configurano un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il contributo di solidarietà, al di là del nome, non costituisce un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma un prelievo che può essere introdotto solo dalla legge.
Quanto alla domanda subordinata relativa al contributo dell’1% per gli anni 2012 e 2013, la Corte rileva che l’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 ancorava l’introduzione del contributo a due presupposti alternativi: la mancata adozione da parte delle Casse di misure di riequilibrio entro il 30 settembre 2012 oppure il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Il dato letterale non consente di equiparare all’inerzia l’ipotesi in cui gli interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati dichiarati illegittimi ex post, non potendosi configurare in tal caso una situazione di inattività degli enti. La stessa Cassa aveva peraltro escluso la propria inerzia, avendo adottato misure regolamentari poi caducate.
Passando al ricorso principale, la Corte ne afferma la fondatezza. L’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione è soggetta alla prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. Il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme in unica soluzione e non a rate. La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità del credito, intesa quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con messa a disposizione delle somme, come chiarito dall’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935.
La Corte esclude che possa trovare applicazione l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, riguardante le prestazioni erogate dall’INPS e l’ipotesi di riliquidazione della pensione. La fattispecie in esame configura piuttosto un credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione. La Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo sovrappostosi al diritto del pensionato, senza confondersi con l’obbligazione pensionistica. Il termine di prescrizione, pertanto, è quello ordinario decennale, decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso di primo grado.
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Nota della Redazione
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