Previdenza: ricongiunzione dei contributi e natura speciale della posizione assicurativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4074 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza dei lavoratori che cessano dal servizio presso un’amministrazione pubblica senza aver maturato il diritto a pensione, la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’I.N.P.S., prevista dall’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 29/1979. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti della costituzione automatica, la contribuzione già versata all’I.N.P.D.A.P. si travasava al F.P.L.D. senza interessi, ai sensi dell’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’articolo unico della legge n. 322/1958. È pertanto esclusa la maggiorazione dei contributi invocata sul presupposto dell’art. 2, comma 2, legge n. 29/1979, non essendo consentita alcuna commistione tra le due discipline. Le norme abrogate nel 2010 restano applicabili alle fattispecie concretamente verificatesi durante la loro vigenza.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente del Ministero della difesa presso l’Aeronautica militare, aveva versato contributi all’I.N.P.D.A.P. e, dopo la cessazione del rapporto di servizio, era stato assunto da una compagnia di trasporto aereo privato con mansioni di pilota. Nel 1996 aveva chiesto la ricongiunzione dei contributi presso il Fondo volo dell’I.N.P.S., reclamando la maggiorazione degli importi già versati ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/1979.
Il Tribunale aveva accolto le domande. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’Istituto previdenziale, respingendo l’eccezione di decadenza e ritenendo applicabili gli interessi composti, pur richiamando un precedente di segno contrario ritenuto non pertinente. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n. 322/1958 e dell’art. 2 legge n. 29/1979.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il rapporto tra due discipline concorrenti. Da un lato, la costituzione automatica della posizione assicurativa presso il F.P.L.D., che opera per effetto della cessazione del rapporto di servizio senza acquisizione del diritto a pensione. Dall’altro, la ricongiunzione su domanda, che presuppone la persistente disponibilità della contribuzione presso la forma di previdenza sostitutiva.
Il Collegio osserva che il giudice di appello ha correttamente individuato nel caso concreto l’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, ma ha poi errato nel cumularne l’applicazione con quella dell’art. 2, comma 2, legge n. 29/1979. Le due fattispecie non sono sovrapponibili: la prima è speciale, la seconda generale. Il trasferimento dei contributi era già avvenuto ope legis, con determinazione della contribuzione senza interessi, prima che la ricongiunzione potesse operare.
La Corte richiama l’orientamento consolidato inaugurato da Cass. n. 20522/2019 e recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023 e n. 4287/2024), al quale intende dare continuità. Secondo tale indirizzo, la costituzione della posizione assicurativa assicura al lavoratore il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata, purché non abbia maturato il diritto a pensione presso la gestione speciale.
La Corte precisa che l’abrogazione dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, intervenuta con l’art. 12, comma 12 undecies, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non rileva: cessazione del rapporto e domanda di ricongiunzione si collocano in epoca anteriore, durante la vigenza delle norme. L’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo unico della legge n. 322/1958 non prevedono alcuna maggiorazione della contribuzione.
Il ricorso è dunque accolto. La sentenza è cassata e, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando le domande originarie. La compensazione integrale delle spese di tutti i gradi è giustificata dal consolidarsi dell’orientamento dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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