Donatario nel possesso del bene donato non è erede ex art. 485 (Cass. civ. Sez. II n. 18056 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 485 cod. civ. configura una fattispecie complessa di accettazione ex lege dell’eredità, i cui elementi costitutivi sono l’apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell’inventario. La norma non si applica al donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius con atto di liberalità: in tal caso il titolo della donazione giustifica il trasferimento e il bene non entra a far parte dell’asse ereditario, salvo vittorioso esperimento dell’azione di riduzione o, in ipotesi di collazione, qualora il donatario scelga di conferire il bene in natura. Il possesso del donatario è dunque esercitato iure proprietatis e non iure successionis, con la conseguenza che egli non può essere considerato erede ex art. 485 cod. civ. per il solo fatto di possedere beni donati. Corollario è che il donatario può esperire le azioni possessorie a tutela del bene senza che ciò integri accettazione tacita dell’eredità.

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti, su ricorso di un avvocato, emise due decreti ingiuntivi nei confronti di una donna, quale erede del padre, per il pagamento di complessivi € 8.355,00 ed € 2.799,20 a titolo di compenso professionale per l’attività svolta in favore del defunto. L’ingiunta propose due distinte opposizioni, sostenendo di non aver mai accettato l’eredità paterna e di avervi anzi espressamente rinunciato con atto del 18.5.2010.

Il creditore dedusse che la donna aveva ricevuto in donazione dal genitore alcuni immobili in conto di legittima e che, dopo la morte del padre, aveva compiuto sugli stessi azioni a difesa del possesso incompatibili con la rinuncia. Il Tribunale, riuniti i giudizi, accolse le opposizioni e revocò i decreti. La Corte d’appello respinse il gravame e il creditore ricorse per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi siano riconducibili alle ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ. e consentano di comprendere le censure sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale. Nel merito, i motivi connessi sono dichiarati infondati.

Il Collegio ricostruisce la fattispecie dell’art. 485 cod. civ. come acquisto dell’eredità che prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà, effettiva o supposta: il possesso dei beni ereditari in cui si trovi o si immetta il chiamato è fatto di per sé idoneo a condurre all’acquisto entro breve tempo. Tuttavia la norma riguarda i beni ereditari, non i beni già usciti dal patrimonio del de cuius per effetto di donazione.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra possesso iure proprietatis e possesso iure successionis. La donazione ha effetti traslativi immediati; il titolo della liberalità giustifica il trasferimento e il bene non entra nell’asse ereditario, salvo azione di riduzione vittoriosamente esperita o conferimento in natura in caso di collazione. Può dunque parlarsi di possesso di beni ereditari, da parte del legittimario, solo quando questi non vanti alcun titolo di trasferimento sui beni stessi.

La Corte richiama il precedente Cass. civ., Sez. II, n. 13972 del 14.06.2007, che aveva cassato la decisione di merito fondata sull’opposto assunto che i donatari, mantenendo il possesso senza inventario, avessero manifestato la volontà di accettare l’eredità. Ribadisce il principio anche Cass. n. 11018 del 05.05.2008, con riguardo al coniuge del de cuius, titolare del diritto di abitazione a titolo costitutivo e non successorio-derivativo. Corollario è che il donatario può esercitare le azioni possessorie a tutela del bene, senza che ciò comporti accettazione dell’eredità.

Ne deriva l’irrilevanza del richiamo all’art. 460 cod. civ., poiché possesso e azioni erano esercitati iure proprietatis e non iure successionis. La rinuncia all’eredità produce gli effetti dell’art. 552 cod. civ. ma non è idonea a far rientrare il bene donato nell’asse ereditario, salvo l’azione di riduzione. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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