Rinuncia al ricorso in cassazione e estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 13412 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dai difensori muniti di procura speciale prima dell’udienza di discussione, integra i requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di legittimità a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. Non occorre l’accettazione della controparte, ma la mancata adesione alla rinuncia giustifica la condanna alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. La declaratoria di estinzione per rinuncia, non qualificabile come inammissibilità originaria, esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’azione revocatoria ordinaria proposta dalla cessionaria di un credito davanti al Tribunale di Termini Imerese, avente ad oggetto un atto di donazione con cui un immobile era stato trasferito dal debitore al figlio. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda.
Proposto gravame, la Corte d’appello di Palermo lo rigettava con sentenza del 07.07.2022. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la società controricorrente ha resistito con controriscorso. Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che l’esame del ricorso è superfluo. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia sottoscritto dai difensori, a tal fine autorizzati come da procure speciali in atti. L’atto, per come formulato, soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Collegio osserva che la rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha proposto l’impugnazione, ritualmente formata, preclude pertanto ogni esame nel merito dei motivi dedotti.
La Corte si sofferma poi sul regolamento delle spese processuali. Poiché la parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia, si deve provvedere sulla relativa liquidazione. I ricorrenti sono pertanto condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità, quantificate in complessivi 7.100,00 euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Il Collegio esclude infine l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Trattandosi di estinzione per rinuncia e non di inammissibilità originaria, non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, in coerenza con l’indirizzo richiamato (Cass. n. 13636 del 2015). Il giudizio è conseguentemente dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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