Art. 768-quater c.c. Partecipazione

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Funzione della norma

L’art. 768-quater c.c. costituisce il nucleo di equilibrio del patto di famiglia, perché raccorda il trasferimento anticipato dell’azienda o delle partecipazioni previsto dall’art. 768-bis c.c. con la forma solenne richiesta dall’art. 768-ter c.c. e con la tutela dei legittimari modellata, in via speciale, sulle quote di riserva richiamate dagli artt. 536 e seguenti c.c.

La finalità di continuità d’impresa e prevenzione delle liti

«Il patto di famiglia deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta, anche solo potenzialmente, al cessionario di continuare ad esercitare nell’azienda quel potere gestionale già presente in capo al cedente o, comunque, di influire sulle scelte gestionali della società. Mediante il patto, il legislatore ha voluto prestare tutela all’attività imprenditoriale, non esclusivamente nell’interesse dell’imprenditore e della sua famiglia, ma anche ai fini di tutela di interessi superindividuali alla conservazione di efficienza delle unità produttive. Lo strumento negoziale del patto di famiglia realizza l’obiettivo di garantire l’univocità del controllo e della leadership, evitando qualsivoglia forma di frammentazione del complesso produttivo che potrebbe derivare dall’apertura della successione ereditaria in via ordinaria. Con l’istituto, il legislatore ha inteso altresì prevenire liti tra gli eredi, che potrebbero compromettere l’assetto organizzativo predisposto dall’imprenditore per la propria azienda, evitando così la cosiddetta deriva generazionale, ossia il fallimento della società connesso ad un’errata gestione dei profili legati alla successione nell’impresa. Una volta stipulato il patto, selezionati i discendenti idonei a proseguire l’attività di impresa e liquidati gli altri legittimari, questi ultimi non potranno più modificare la situazione successoria dell’azienda, come voluta e cristallizzata dall’imprenditore: agli altri legittimari, rispetto ai beni di impresa oggetto del patto, è preclusa l’azione di riduzione o la richiesta di collazione. Il patto di famiglia si caratterizza essenzialmente per l’effetto preclusivo di ogni possibile contestazione e revisione dell’operazione al momento dell’apertura della successione.» (Cass. 6591/2021)

Il meccanismo della liquidazione e dell’imputazione

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti, salvo loro rinuncia totale o parziale, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima previste dagli artt. 536 e seguenti c.c.; la liquidazione può avvenire, per accordo dei contraenti, in tutto o in parte in natura. I beni assegnati agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle rispettive quote di legittima; tale assegnazione può essere disposta anche con un successivo contratto, purché espressamente dichiarato collegato al primo e stipulato dai medesimi soggetti o da chi li abbia sostituiti.

L’effetto stabilizzante conclusivo è che quanto ricevuto dai contraenti, sia l’assegnatario dell’azienda sia i legittimari liquidati, non è soggetto né a collazione né a riduzione: l’esclusione da questi due rimedi tipici della successione ordinaria rende definitiva e non più contestabile l’attribuzione operata con il patto, una volta che si sia aperta la successione dell’imprenditore.

Patti di famiglia collegati e profili tributari

Per il caso di due patti di famiglia tra loro collegati, la giurisprudenza si è pronunciata specificamente (Cass. 10536/2025). Sotto il profilo tributario, il patto di famiglia sconta l’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie operato dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari (Cass. 29506/2020).

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa

«Ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, rendendo trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, e la fonte di essa, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii (Cass. 6882/2018). Non basta dunque che la controversia abbia ad oggetto il negozio traslativo di partecipazioni sociali, ma occorre che essa sia causalmente connotata dall’inerenza al rapporto di società, perché a ragionare diversamente si sovvertirebbero le finalità perseguite dal legislatore con l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass. 6882/2018; Cass. 28537/2018). La competenza delle sezioni specializzate si radica laddove la causa petendi sia fondata sul rapporto societario (Cass. 3467/2024) e tanto emerga dalla sostanza della pretesa azionata in giudizio (Cass. 2331/2023).» (Trib. Vicenza 1577/2024)

Errori frequenti

  • Stipulare il patto senza la partecipazione di tutti i legittimari attuali del disponente. Tale partecipazione è presupposto indefettibile di validità del contratto.
  • Ritenere che i beni ricevuti in liquidazione dai legittimari non assegnatari restino soggetti a collazione o riduzione all’apertura della successione. La norma esclude espressamente entrambi i rimedi.
  • Radicare automaticamente la competenza della sezione specializzata in materia di impresa per ogni controversia che coinvolga partecipazioni societarie trasferite con patto di famiglia. Occorre che la causa petendi sia effettivamente fondata sul rapporto societario, non su un collegamento meramente indiretto o marginale.

Cosa fare

Va verificata la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti i soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

Va quantificata correttamente la liquidazione dovuta ai legittimari non assegnatari, secondo il valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti c.c., verificando eventuali rinunce totali o parziali.

Va valutata, in caso di assegnazione differita, la necessità di un contratto successivo espressamente dichiarato collegato al primo, stipulato dagli stessi soggetti o da chi li abbia sostituiti.

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