Sanzioni Consob, termine di contestazione decorre dall’accertamento effettivo (Cass. civ. Sez. II n. 18337 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina dell’intermediazione finanziaria, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti non decorre dal giorno in cui l’autorità di vigilanza riceve la notizia del fatto nella sua materialità. Esso va collocato nel momento in cui detta autorità ha ragionevolmente completato l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La pura costatazione dei fatti non coincide con l’accertamento, poiché la materia impone valutazioni complesse e un’attività istruttoria unitaria. Il giudice dell’opposizione può sindacare la congruità del tempo impiegato, ma con giudizio ex ante, senza sostituirsi all’autorità nella valutazione circa l’opportunità dell’esercizio dei poteri di indagine.

Il Fatto

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha irrogato a un componente del consiglio di amministrazione di un istituto bancario una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 94 del d.lgs. n. 58/1998, in relazione a un’offerta pubblica di obbligazioni. Il sanzionato ha proposto opposizione e la Corte d’appello di Firenze ha annullato la delibera, ravvisando la tardività della contestazione perché intervenuta oltre il termine di centottanta giorni dall’accertamento.

Secondo la Corte territoriale, l’autorità di controllo era già in grado di desumere la sussistenza degli illeciti dai documenti scambiati con la Banca d’Italia nel corso del 2013 e del 2014, risultando inspiegabile il ritardo. La Consob ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, tra loro connessi, e dichiara assorbiti gli altri. La questione centrale riguarda la decorrenza del termine decadenziale fissato dall’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, ricordando le pronunce nn. 34695, 34472, 34466 e 34465 del 2023 e le pronunce nn. 26783, 27242, 29903, 28277 e 28335 del 2024, tutte relative alla medesima vicenda societaria. Il principio è che i procedimenti sanzionatori finanziari seguono le regole della legge n. 689/1981, in particolare per la scadenza del procedimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5395 del 2007.

Nella contestazione non immediata, il momento dell’accertamento non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità. Occorre tener conto della complessità della materia e delle particolarità del caso, anche con riferimento alle date delle operazioni. Il momento dell’accertamento non va automaticamente identificato né con la fine dell’attività ispettiva, né con il deposito delle relazioni finali, né con la data in cui l’autorità ha riunito il proprio organo volitivo: solo la pura costatazione, priva di successiva attività istruttoria e valutativa, resta irrilevante.

Il giudice dell’opposizione può individuare il momento iniziale del termine non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto e dovuto esserlo. Tuttavia, precisa il Collegio, il controllo deve avvenire con giudizio ex ante, ossia considerando l’utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie, restando irrilevante la loro inutilità ex post. Deve cioè valorizzarsi l’interesse dell’amministrazione a un’accertamento unitario delle violazioni, evitando una discovery prematura che, frammentando i risultati delle indagini, ne comprometta l’efficacia complessiva.

Erra pertanto la Corte fiorentina quando valuta la congruità dei tempi sulla sola base del mancato emersere di ulteriori elementi dalle verifiche successive. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *