Ricorso inammissibile per difetto di specificità e controricorso tardivo (Cass. civ. Sez. III n. 10179 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le censure con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello devono rispettare il principio di specificità del ricorso e, quindi, riprodurre e localizzare gli atti processuali su cui si fondano. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata. Il controllo sulla motivazione apparente resta limitato al minimo costituzionale e non si estende al riesame del merito. Il controricorso va depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, senza obbligo di notifica, per i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
Il Fatto
Una società fornitrice di energia elettrica convenne in giudizio un’altra società per il pagamento di importi relativi alla fornitura presso un punto di prelievo, dapprima in regime di salvaguardia e poi nel periodo successivo. Il Tribunale rigettò le domande, rilevando l’assenza di un contratto e di una richiesta di voltura, nonché la mancanza di prova sulla disponibilità del punto di prelievo in capo alla convenuta.
La Corte d’Appello, in accoglimento parziale del gravame, condannò la convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., respingendo invece la pretesa fondata sul titolo contrattuale per il periodo in regime di salvaguardia. Contro tale decisione la società soccombente propose ricorso per cassazione, resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’appello nonostante il preteso carattere disordinato delle deduzioni. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: essendo il vizio un error in procedendo, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti, ma la parte deve indicare gli elementi individuanti il fatto processuale e rispettare il principio di specificità dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente non aveva riprodotto né localizzato i motivi di appello, rendendo impossibile la verifica del dedotto coacervo di deduzioni.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto adempiuto l’onere probatorio a carico dell’appellante. Anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile: la censura, incentrata sull’erronea applicazione della regola di giudizio, non contrastava in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza gravata. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisce l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata (Sezioni Unite n. 16598 del 2016). La Corte d’Appello aveva indicato gli elementi documentali posti a base della pretesa, che la ricorrente non aveva investito.
Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e la motivazione apparente. La Corte ha ribadito che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non è denunciabile in cassazione se non nei limiti del minimo costituzionale, esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014). Nel caso di specie il percorso logico del giudice di merito risultava adeguatamente esposto.
Quanto alle spese, la Corte ha escluso la pronuncia in favore della controricorrente perché il controricorso era stato depositato tardivamente. Dopo la riforma dell’art. 370 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022, non è più prevista la notifica del controricorso, ma solo il deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, con applicazione ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023 (Sezioni Unite n. 7170 del 2024). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con i conseguenti obblighi in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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