Inammissibile il ricorso che chiede un riesame del merito concordatario (Cass. civ. Sez. I n. 20179 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intellegibili argomentazioni volte a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato contrastino con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, anziché criticare le statuizioni del provvedimento impugnato, si limiti a contestare le difese della controparte ovvero solleciti un nuovo apprezzamento della quaestio facti. In tema di impugnazione del decreto di revoca dell’omologazione del concordato preventivo, sono inammissibili le censure che investono il giudizio di fattibilità, convenienza e solvibilità della cessionaria, rientrando in un vietato riesame del merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, fondato su un piano di continuità aziendale indiretta, con prevista alienazione del compendio aziendale in favore di una terza società e apporto di finanza esterna. Il Tribunale aveva ammesso la società alla procedura e, successivamente, applicando l’art. 182-ter l. fall., aveva omologato il concordato con falcidia dei crediti tributari, superando il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte d’appello di Bari, sul reclamo dell’Agenzia, ha accolto l’impugnazione e revocato il decreto di omologazione, ravvisando dubbi sulla fattibilità del piano e sulla terzietà e capacità finanziaria del soggetto apportatore. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 180 e 182-ter l. fall., contestando il difetto di neutralità dell’apporto del terzo e la qualificazione della debitrice come bad company.
La Corte ricorda che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, con argomentazioni che dimostrino il contrasto tra le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato e le norme richiamate, non con la mera preliminare indicazione delle norme stesse. Richiama sul punto Cass. Sez. 1 n. 24298 del 2016 e Cass. Sez. L n. 17570 del 2020, oltre a Cass. Sez. 1 n. 3340 del 2019.
Nel caso concreto le doglianze sono articolate in modo generico e confuso e mirano a un nuovo apprezzamento del fatto, inibito al giudice di legittimità. La ricorrente contesta le difese dell’Agenzia e non le statuizioni del provvedimento, così confermando l’inammissibilità. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte osserva che l’apprezzamento valutativo della prova documentale esula dal perimetro di cognizione della legittimità, come affermato da Sez. Un. n. 20867 del 2020.
Anche il secondo e il terzo motivo — concernenti il giudizio di non fattibilità economica, la solvibilità della cessionaria, la lunghezza del piano di pagamento e la non convenienza per i creditori erariali nel cram down fiscale — sono dichiarati inammissibili perché volti a un riesame del merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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