Azione di arricchimento senza causa sussidiaria anche verso terzi estranei (Cass. civ. Sez. II n. 18496 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere sussidiario dell’azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall’art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l’impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare una “altra azione” — anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. — nei confronti di un soggetto diverso dall’arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. È pertanto inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale, in ragione della riconosciuta esperibilità dell’azione di risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione o di un terzo. Una volta esclusa a monte la ricorrenza del presupposto della sussidiarietà, vi è carenza di interesse ad indagare sulla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda (impoverimento, arricchimento, giusta causa).

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, una società agricola per ottenere il pagamento del corrispettivo residuo di un contratto di compravendita di quote latte, oltre al ristoro per il godimento delle quote successivo alla cessione, anche a titolo di indebito arricchimento. Il Tribunale rigettava le domande.

Proposto appello, la Corte distrettuale confermava la decisione, rilevando tra l’altro che l’azione di arricchimento difettava del presupposto della sussidiarietà, essendo esperibile l’azione risarcitoria nei confronti di altri soggetti, e che non erano provati né l’impoverimento né l’arricchimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 2042 c.c. Sostiene l’istante che la mancanza di un’azione tipica avrebbe dovuto riferirsi solo a quella derivante da contratto o prevista dalla legge per una fattispecie determinata, e non a ogni iniziativa ipoteticamente azionabile.

Il motivo è infondato. Il carattere sussidiario dell’azione di ingiustificato arricchimento comporta che essa non possa essere esperita quando l’impoverito possa esercitare una “altra azione” — anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. — nei confronti di un soggetto diverso dall’arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024; Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).

La Corte richiama altresì il principio per cui è inammissibile l’azione d’ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale, in ragione della riconosciuta esperibilità dell’azione di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per il mancato recepimento del trasferimento della quota (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 16/02/2024).

Quanto al periodo precedente una pronuncia del giudice di merito, la sentenza impugnata ha ritenuto che sarebbe potuta essere esperita l’azione risarcitoria per responsabilità aquiliana nei confronti di un terzo, responsabile dell’avvio di un’azione rivelatasi infondata. Difettava dunque il presupposto della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.

I restanti motivi, che contestano le argomentazioni rafforzative sulla insussistenza degli elementi costitutivi della domanda, sono inammissibili per carenza di interesse, una volta escluso a monte il presupposto della sussidiarietà. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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