Accertamento bancario, prova contraria del contribuente e obbligo di analiticità del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 18495 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, una volta provati dall’amministrazione finanziaria i movimenti in entrata e in uscita, opera la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, in modo analitico e per ogni singolo movimento, anche mediante presunzioni semplici e dichiarazioni di terzi, cui va riconosciuto valore indiziario. Correlativamente, il giudice di merito ha l’obbligo di verificare con rigore e analiticità l’efficacia dimostrativa di ciascuna prova, correlando ogni indizio ai singoli movimenti contestati e dando conto in sentenza delle risultanze di quella verifica, senza ricorrere a valutazioni cumulative o apodittiche.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno di imposta 2007, emesso sulla base delle risultanze delle movimentazioni bancarie del contribuente, esercente attività di agente immobiliare con contabilità semplificata.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’illegittimità della ripresa a tassazione dei prelevamenti; la sentenza sul punto non era impugnata dall’Ufficio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello del contribuente, ritenendo non necessario il contraddittorio endoprocedimentale, in quanto comunque espletato, e non probante la documentazione prodotta. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riprodotto né allegato l’invito ricevuto. Nel merito, la censura è infondata: il diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista, di cui all’art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000, riguarda i soli accessi, ispezioni e verifiche nei locali d’esercizio, mentre nella specie si è trattato di accertamento a tavolino. Nessun obbligo del tipo dedotto discende dagli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 né dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. L’eventuale omissione, inoltre, non sarebbe idonea a invalidare l’atto impositivo, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità.

Il secondo motivo è infondato: proprio per la natura a tavolino dell’accertamento non è necessario il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e, in ogni caso, il contraddittorio si era svolto in più occasioni.

Il terzo motivo è invece accolto. La Corte ribadisce che, integrato il meccanismo presuntivo, spetta al contribuente la prova dell’estraneità delle movimentazioni alla produzione del reddito, prova che dev’essere analitica e può essere fornita anche con presunzioni semplici. A tale onere corrisponde l’obbligo del giudice di operare una verifica rigorosa e di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze, individuando analiticamente i fatti noti e correlando ogni indizio ai movimenti, senza affermazioni generiche o cumulative.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tali principi, avendo valutato la documentazione nel suo complesso e ritenuto non probanti le dichiarazioni di terzi, quasi che scontassero un’inattendibilità intrinseca. La Corte ricorda che anche al contribuente è riconosciuta la possibilità di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con valore indiziario, salvo il potere-dovere del giudice di valutarne l’attendibilità.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *