Incompatibilità tra contestazione del quantum e prescrizione presuntiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 20056 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta, a norma dell’art. 2959 c.c., quando il debitore affermi di aver pagato il dovuto ma in un ammontare inferiore all’importo preteso dal creditore: le contestazioni sul quantum debeatur ridondano per la differenza sull’an debeatur e implicano il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso. Il giuramento decisorio deferito dal creditore sull’avvenuto pagamento non è validamente prestato se il debitore, giurando, dichiari che il credito aveva un ammontare inferiore a quello richiesto e che in tale minore misura era stato soddisfatto, dovendosi allora rigettare l’eccezione di prescrizione presuntiva.
Il Fatto
Un avvocato agiva in giudizio nei confronti del proprio assistito per il pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività di patrocinio e assistenza svolta in tre diverse pratiche. Il professionista chiedeva la liquidazione di un importo complessivo di oltre centomila euro. Il cliente si costituiva eccependo, tra l’altro, la prescrizione presuntiva del credito relativo a una delle pratiche, asserendo di aver interamente saldato quanto dovuto con il pagamento di una somma di € 5.000,00, e contestando nel merito la congruità delle altre richieste.
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 4922/2020, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando in favore del professionista la somma di € 10.200,00 oltre accessori. Avverso tale decisione, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., lamentando l’erronea applicazione della prescrizione presuntiva da parte del giudice di merito. La censura è stata ritenuta fondata.
La Corte ha ricordato il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la contestazione, da parte del debitore, dell’ammontare del credito azionato. Qualora il debitore affermi di aver pagato una somma inferiore a quella richiesta, la contestazione sul quantum ridonda sull’an debeatur e comporta il riconoscimento della parziale permanenza del rapporto obbligatorio, rendendo inapplicabile la presunzione di avvenuta estinzione del debito. Nel caso di specie, la difesa del controricorrente, pur eccependo la prescrizione, aveva contestato l’ammontare del credito, sostenendo di aver corrisposto solo una parte delle somme dovute.
Quanto all’esito del giuramento decisorio, la Corte ha precisato che la risposta positiva del debitore, il quale aveva giurato di aver pagato ma in misura inferiore rispetto all’importo richiesto, non poteva legittimare l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il giuramento sul pagamento, difatti, non è validamente prestato qualora il debitore riconosca l’esistenza del debito in misura ridotta: in tal modo, egli ammette la persistenza parziale dell’obbligazione e viene meno il presupposto dell’istituto presuntivo.
Il secondo motivo, concernente la carenza motivazionale della decisione impugnata, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. Il terzo motivo, con cui si contestava la determinazione del valore delle pratiche professionali e l’applicazione del d.m. n. 140/2012 in luogo del d.m. n. 55/2014, è stato invece dichiarato inammissibile.
La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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