Art. 504.
Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione IV — Della vendita e dell'assegnazione