Udienza filtro non consente decisione nel merito lede diritto di difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18658 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte d’appello fissa l’udienza destinata al filtro di ammissibilità dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 348-bis e 436-bis cod. proc. civ., il giudice può soltanto pronunciare l’ordinanza di inammissibilità oppure rinviare la causa ad altra udienza per la discussione. Non può decidere il merito. Se invece decide senza aver consentito alla parte di interloquire, né oralmente né per iscritto, si determina una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio che rende nulla la sentenza. Parimenti illegittimo è il rigetto dell’istanza di trattazione orale proposta ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, quando manchi una ragione di carattere organizzativo e la ragione processuale addotta si riveli incongrua.

Il Fatto

Un professionista conveniva in giudizio una compagnia assicurativa per ottenere l’accertamento della natura parasubordinata del rapporto di lavoro svolto in favore della società. Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale del professionista; la Corte d’appello respingeva l’appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale condizionato della compagnia.

Secondo la Corte distrettuale, le prove documentali dimostravano la continuità e la personalità della prestazione, ma non la coordinazione, che avrebbe richiesto l’assoggettamento a direttive della committente. Il professionista ricorreva in Cassazione con nove motivi; la società resisteva con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente le doglianze di carattere processuale contenute nei motivi sesto e settimo del ricorso principale, ritenendole fondate. La decisione d’appello era intervenuta all’esito dell’udienza destinata esclusivamente al filtro di ammissibilità, senza che la parte avesse potuto esercitare alcuna facoltà difensiva.

Il professionista, dopo il decreto che disponeva la trattazione scritta, aveva depositato istanza per la discussione orale, rigettata con la motivazione che si trattava di “mera udienza filtro”. In ragione di ciò non depositava le note di trattazione scritta. La Corte d’appello, dopo aver qualificato l’udienza come finalizzata al vaglio di inammissibilità, decideva invece la causa nel merito.

Si è così prodotta una evidente lesione del diritto di difesa: alla parte non è stata data possibilità di interloquire né di esercitare alcuna facoltà, istruttoria o di merito, prima della decisione. Una volta fissata l’udienza filtro, il giudice può solo emettere l’ordinanza di inammissibilità o fissare altra udienza per la discussione, non decidere la causa, come affermato da Cass. n. 10409/2020 e Cass. n. 4996/2024.

Ai fini della nullità non occorre la specifica indicazione di una lesione del diritto di difesa, non essendo stato consentito in assoluto alla parte di esplicitare le proprie difese. È parimenti fondato il settimo motivo: il rigetto dell’istanza di trattazione orale ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 richiede l’indicazione di una ragione di carattere organizzativo (Cass. n. 594/2024; Cass. n. 20420/2024). Nel caso concreto tale giustificazione è mancata e la ragione processuale addotta si è rivelata incongrua, perché la Corte ha deciso nel merito.

I motivi sesto e settimo sono pertanto accolti, con assorbimento degli altri e del ricorso incidentale condizionato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, perché decida su tutte le domande azionate e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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