Giudicato sul ricorso straordinario e riparto di giurisdizione sui canoni demaniali (Cass. civ. Sez. I n. 18661 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha assunto natura giurisdizionale solo per le controversie proposte a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore dell’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010. La decisione presidenziale che definisce tale ricorso, ove di natura giurisdizionale, è idonea a formare giudicato nei limiti delle questioni devolute alla giurisdizione amministrativa. Il rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale copre pertanto la legittimità della decadenza, ma non le doglianze relative alla determinazione e all’ammontare del canone, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza che motivi tale riparto in modo logicamente coerente non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione resta confinato all’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Un concessionario di area demaniale marittima, già titolare di un locale bar e di uno stabilimento balneare, subiva la distruzione delle strutture per un incendio nel 2008 e per una mareggiata nel dicembre 2010. Il Comune aveva dapprima rideterminato il canone concessorio in misura superiore, poi avviava il procedimento di decadenza dalla concessione, concluso con provvedimento del 2015 che contestava l’inerzia del concessionario nella risistemazione dell’area e quantificava gli oneri concessori in oltre trentatremila euro.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica veniva rigettato nel 2017: inammissibile per difetto di giurisdizione la parte relativa al calcolo dei canoni, corretta e motivata la decadenza. Il concessionario adiva allora il giudice ordinario per contestare l’aumento del canone e chiedere il dimezzamento in ragione degli eventi dannosi, oltre al risarcimento. Il tribunale accoglieva solo in parte, la Corte d’appello riduceva ulteriormente il canone per il 2011. Proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente censurava l’erronea applicazione del giudicato formatosi sul rigetto del ricorso straordinario. Il motivo è inammissibile: il ricorrente omette di trascrivere, almeno nei profili salienti, il contenuto del provvedimento presidenziale di cui assume l’erronea lettura.

La Corte ricostruisce il quadro normativo, rilevando che la completa giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario si è realizzata con l’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010, sicché solo le decisioni presidenziali adottate su ricorsi proposti dal 16 settembre 2010 sono di natura giurisdizionale e suscettibili di passare in giudicato. Richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Cass., Sez. Un., n. 20569 del 2013 e Cass., sez. 3, n. 20054 del 2013.

Applicando tali principi, la Corte ritiene corretta la lettura della sentenza d’appello: il giudicato copre la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza ex art. 47 cod. nav. e la sottesa pronuncia sull’an debeatur, con conseguente rigetto dei motivi collegati. La Corte d’appello ha però affrontato espressamente il profilo del quantum del canone, proprio perché riservato alla giurisdizione del giudice ordinario. Il primo motivo d’appello, relativo al parere obbligatorio dell’intendenza di finanza ex art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 328 del 1952, e gli altri motivi sul canone sono quindi connessi a un provvedimento la cui legittimità è ormai coperta da giudicato.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. La motivazione della sentenza d’appello esiste, anche sul piano delle argomentazioni logiche e giuridiche. La Corte territoriale ha spiegato che l’aumento del canone derivava dall’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, che pure prevede il dimezzamento in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità. La domanda del concessionario non fu mai di riduzione, ma solo di rateazione, e il Comune aveva comunque prospettato l’abbattimento del canone 2011-2012.

La Corte richiama infine il diritto vivente sulla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012: il sindacato è ridotto al “minimo costituzionale” e concerne solo la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e quella perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa la mera insufficienza (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014). La doglianza non si allinea a tale orientamento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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