Concessioni demaniali marittime: definizione agevolata ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 18657 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del rapporto tributario mediante definizione agevolata chiesta dal concessionario ai sensi dell’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di cassazione relativo al pagamento dei canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative. La sopravvenuta definizione della lite, una volta accertata dall’Agenzia del demanio, preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso, dei quali non è più possibile scrutinare la fondatezza. Ne deriva l’estinzione del processo, con compensazione delle spese tra le parti. Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna al pagamento del cd. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto della definizione e la conseguente inammissibilità sopravvengano alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Una società concessionaria di due aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, rilasciate da un Comune, impugnava in cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia n. 1632/2020 aveva accolto l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del demanio, riformando la decisione di primo grado.
Il Tribunale di Venezia n. 820 del 13.4.2018, con riferimento all’anno 2015, aveva rideterminato il canone demaniale marittimo, escludendo che alcuni fabbricati insistono sulle aree in concessione costituissero pertinenze demaniali. La società aveva proposto ricorso articolando nove motivi di impugnazione; l’Agenzia del demanio e il Ministero si costituivano con controricorso, mentre il Comune restava contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte si trova a decidere dopo che l’Agenzia del demanio, con istanza depositata il 17.11.2021, aveva dato atto che la società ricorrente aveva definito la controversia ai sensi dell’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La disposizione invocata consente al concessionario, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio, di definire i procedimenti pendenti relativi al pagamento dei canoni demaniali marittimi mediante un versamento in unica soluzione pari al 30 per cento delle somme richieste, al netto di quanto già versato, oppure con pagamento rateizzato fino a sei annualità di un importo pari al 60 per cento.
La Corte prende atto che, nel caso di specie, l’Agenzia del demanio aveva documentato l’intervenuta definizione della lite secondo tale meccanismo. Questo dato è decisivo: la definizione agevolata opera come causa estintiva del giudizio, facendo venir meno l’interesse all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. La Corte affronta inoltre il tema del doppio contributo unificato, escludendo che esso sia dovuto quando il presupposto per la rinuncia al ricorso e, quindi, la causa di inammissibilità sopravvengano rispetto alla proposizione del ricorso medesimo, richiamando sul punto il proprio precedente Cass., sez. 6-5, n. 14782 del 2018.
La pronuncia non entra pertanto nel merito delle censure sulla giurisdizione e sulla qualificazione delle pertinenze, ma si arresta sul piano processuale, valorizzando la scelta del concessionario di accedere allo strumento deflativo previsto dal legislatore per ridurre il contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime.
Nota della Redazione
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