Indennità disoccupazione frontalieri e limiti del rinvio pregiudiziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8478 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri, il Regolamento (CE) n. 883/2004 impone di commisurare la prestazione ai criteri della legislazione dello Stato di residenza, con conseguente inapplicabilità, a decorrere dal primo aprile 2012, dell’art. 2 della legge n. 147 del 1997. Il sindacato di costituzionalità non può investire il regolamento comunitario, trovando il proprio limite nell’art. 134 Cost., salvo il vaglio dei soli controlimiti. La censura che prospetti un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia senza chiarire se investa l’interpretazione o la validità dell’atto è inammissibile per difetto di specificità. La carenza di motivazione è deducibile solo per anomalia radicale della sentenza.

Il Fatto

Un lavoratore, già frontaliero in Svizzera, agisce nei confronti dell’INPS per ottenere un’indennità di disoccupazione parametrata alla retribuzione lorda mensile, secondo la legge n. 147 del 1997. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 20.04.2020, conferma il rigetto.

I giudici di merito escludono la praticabilità delle eccezioni di illegittimità costituzionale del regolamento europeo e rilevano che, dal primo aprile 2012, la Svizzera rientra nell’ambito del Regolamento (CE) n. 883/2004. La tutela contro la disoccupazione segue quindi la legge dello Stato di residenza. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Il parametro è l’art. 111, sesto comma, Cost. e la giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 8053 del 2014): l’anomalia motivazionale rileva solo se la motivazione manchi come segno grafico, sia minata da contraddizioni insolubili o risulti inidonea a far percepire il fondamento logico della decisione.

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre. La sentenza d’appello ha individuato le questioni controverse e ha esaminato i motivi dell’appellante, senza limitarsi a una riproduzione acritica della normativa. Il ricorrente non contesta che il dato positivo imponga di commisurare la prestazione ai criteri dello Stato di residenza. Il mezzo è quindi disatteso.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente insiste sull’iniquità della normativa europea ma non scalfisce la ratio decidendi. Il sindacato di costituzionalità, ai sensi dell’art. 134 Cost., riguarda le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e non può investire il regolamento comunitario, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla pronuncia impugnata (Corte costituzionale n. 509 del 1995).

La Corte territoriale ha scrutinato anche il tema dei controlimiti, relativi ai principi supremi dell’ordine costituzionale e ai diritti inalienabili della persona (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017). Il ricorrente reitera considerazioni già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza, che ha valorizzato la finalità di sostegno dell’indennità e l’incomparabilità della posizione dei frontalieri residenti in Italia rispetto ai residenti in Svizzera.

Quanto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la censura è sguarnita di elementi chiarificatori e non indica se investa l’interpretazione o la validità del regolamento. Sul piano interpretativo la stessa parte concorda con la lettura dei giudici di merito; sul piano della validità non offre consistenza a un dubbio relativo a un atto che si limita a coordinare i sistemi di sicurezza sociale, senza armonizzazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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