Motivazione per relationem e minimo costituzionale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18727 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, la motivazione per relationem è valida quando i contenuti mutuati dalla decisione di primo grado siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma con riguardo ai motivi di impugnazione, previa considerazione delle allegazioni difensive e degli elementi di prova. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Non sono più ammissibili le censure di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
Il Fatto
La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale avverso un atto di pignoramento, lamentando la mancata notificazione degli atti prodromici, ossia della cartella di pagamento e della successiva intimazione. L’agente della riscossione si costituiva producendo la documentazione attestante la rituale notifica della cartella e degli atti esattoriali, eccependo la definitività degli atti opposti e l’inammissibilità del ricorso.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, stante la devoluzione della cognizione al giudice ordinario. La CTR, in riforma parziale, riteneva ammissibile l’opposizione davanti al giudice tributario, ma rigettava l’appello nel merito, rilevando la ritualità della notifica eseguita presso l’indirizzo di residenza del padre della contribuente, qualificatosi come convivente con la figlia. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno sollevata in memoria. La sentenza invocata aveva accertato la residenza della contribuente in luogo diverso da quello del padre con riferimento a un atto datato 2010, mentre la notifica della cartella oggetto del giudizio risale al 2007; inoltre la decisione impugnata non si fonda sul fatto della residenza, bensì sulla valenza giuridica della dichiarazione resa dal padre in sede di notifica.
Nel merito, il motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, per relationem a quella di primo grado, con violazione degli artt. 36 e 62 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. opera come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Pertanto è denunciabile la sola anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, emergente dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa o incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La Corte richiama altresì la più recente Sez. V n. 7090 del 2022 e, quanto alla tecnica per relationem, le Sezioni Unite n. 14814 del 2008.
Nel caso concreto la CTR, premessa la censura di nullità della notifica, ha condiviso la decisione di primo grado e ha ribadito la ritualità della notifica consegnata al padre convivente, soggetto legittimato alla ricezione, precisando gli effetti della dichiarazione resa dal consegnatario in termini di mancato onere di verifica in capo all’ufficiale giudiziario e di presunzione di sollecita consegna. Tale motivazione, condivisibile o meno, supera il minimo costituzionale.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 4315 del 2020 e la relativa attestazione anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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