Incarichi di struttura sanitaria e atto aziendale quale presupposto indefettibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17505 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La formale istituzione, attraverso l’atto di macro-organizzazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, riconducibile all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico-professionale costituisce elemento indefettibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione al dirigente del trattamento economico correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall’azienda. È l’atto aziendale a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo logico-formale e della correttezza giuridica. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria, dipendente da un istituto zooprofilattico sperimentale, ha sostenuto di aver svolto per anni, senza formale incarico, le funzioni di responsabile di una struttura semplice — un laboratorio di chimica degli alimenti — avanzando la pretesa alle differenze retributive per indennità di posizione e di risultato.
Il Tribunale ha accolto la domanda sulle differenze retributive, rigettando il risarcimento da perdita di chance e dichiarando inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva. La Corte d’Appello ha respinto l’appello principale dell’ente e quello incidentale della dirigente. L’istituto ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso è stato notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha quindi richiamato il principio per cui la predetta disposizione non distingue tra deposito della sentenza impugnata e notificazione della stessa, con la conseguenza che l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni.
Parimenti infondata è stata giudicata l’eccezione di difetto di jus postulandi ex art. 82 cod. proc. civ., poiché l’ente ricorrente risultava costituito in persona del commissario straordinario nominato con provvedimento regionale, senza che l’eccezione si fosse confrontata con l’effettivo legale rappresentante.
Nel merito la Corte ha ricostruito la disciplina degli incarichi di dirigenza sanitaria, soffermandosi sulla distinzione tra strutture complesse e strutture semplici. Ha precisato che è l’atto aziendale a individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, richiamando un proprio orientamento in tema di dirigenza sanitaria, medica e non medica.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: in ipotesi di doppia conforme il ricorso fondato sull’omesso esame di fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Il secondo, il terzo e il quinto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili, perché tendevano a provocare una nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto, emergendo dagli atti che il laboratorio operava come unità operativa semplice secondo il regolamento in vigore fino al 2019.
Il ricorso è stato così integralmente respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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