Motivazione per relationem e nullità della sentenza tributaria priva di autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 18728 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello che accolga i ricorsi dei soci e della società di persone limitandosi a richiamare l’esito di altro giudizio pregiudiziale, senza riprodurne i contenuti né sottoporli ad autonoma valutazione critica, è nulla per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La motivazione per relationem è ammessa solo quando i contenuti mutuati diventino oggetto di valutazione autonoma, sì da renderla autosufficiente. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. opera solo finché la causa pregiudicante penda in primo grado; una volta che sia decisa in appello, residua il potere facoltativo di sospensione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Isernia, emetteva un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2009, nei confronti di una società di capitali, contestando un maggior reddito di euro 300.446,00, in parte per indebita deduzione di costi relativi a prestazioni rese da una società controllante. In conseguenza emetteva altro avviso per il medesimo anno in capo alla società controllante, socia per l’88%, riprendendo un maggior reddito di impresa derivante dai maggiori utili accertati come reddito di capitale, nonché separati atti impositivi a carico dei soci della controllante ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r.

La Commissione tributaria provinciale di Isernia rigettava i ricorsi. La Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva invece unico atto di appello, richiamando la sentenza con cui era stato accolto l’appello della società controllata e annullato il diverso accertamento da cui derivavano le pretese. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non aver la Commissione regionale sospeso il giudizio in pendenza del contenzioso pregiudiziale. Il motivo è infondato: la sospensione necessaria presuppone che la causa pregiudicante penda in primo grado. Quando questa sia già definita con sentenza di appello, il giudice della causa dipendente può conformarsi, attendere la stabilizzazione, oppure decidere in senso difforme; la sospensione diviene facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 10027 del 2012, precisando che il mancato esercizio del potere discrezionale di sospensione facoltativa non equivale alla violazione dell’obbligo di sospensione necessaria. Il motivo che deduce la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. non può quindi estendersi alla censura sulla mancata sospensione facoltativa.

Il secondo motivo, che lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, è invece fondato. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14814 del 2008, la motivazione per relationem è ammessa solo se riproduce i contenuti mutuati e li sottopone ad autonoma valutazione critica, rendendo la decisione autosufficiente.

Nel caso esaminato, la Commissione regionale si è limitata a richiamare l’esistenza della pronuncia favorevole alla controllata, senza esporne il contenuto e senza alcun vaglio delle argomentazioni dell’altro giudizio. La sentenza impugnata non consente di comprendere il ragionamento che ha condotto all’illegittimità della pretesa, se non la connessione acriticamente richiamata.

Preliminarmente, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio quanto ai soci, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, non essendo stato notificato il diniego né presentata istanza di trattazione. Gli effetti della definizione non si estendono automaticamente al socio destinatario di separato atto impositivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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