Giudicato esterno sull’illegittima notifica delle cartelle nell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 18726 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti su un rapporto giuridico comune, preclude il riesame dei punti di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile della statuizione. L’efficacia espansiva opera anche quando il secondo giudizio abbia finalità e petitum diversi e riguardi un atto impositivo distinto, purché sia identico l’oggetto del giudizio riferito al rapporto tributario sottostante. L’accertamento dell’illegittima notifica delle cartelle, compiuto in un precedente giudizio, vincola quindi il giudice investito dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento fondata sulle medesime cartelle. Il vincolo riguarda le questioni di fatto, non le conseguenze giuridiche.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di intimazione relativo a diciassette cartelle esattoriali, deducendo il difetto di motivazione, l’omessa notifica delle cartelle e la decadenza dall’Ufficio. L’agente della riscossione si costituiva producendo la documentazione attestante la ritualità delle notifiche.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’intimazione limitatamente a una cartella. In appello il contribuente eccepiva il giudicato esterno derivante da una sentenza della CTP di Roma che aveva annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su dodici cartelle, le stesse sottese all’intimazione. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva solo in parte l’appello ed escludeva l’estensione del giudicato, ritenendo che nel precedente giudizio difettasse l’accertamento del fatto costitutivo, cioè la notifica delle cartelle.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza per non aver riconosciuto il giudicato esterno formatosi tra le parti.
La Corte richiama il percorso tracciato dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006: quando due giudizi tra le stesse parti hanno riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune alle due cause, premessa logica del dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse. L’efficacia non trova ostacolo nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, che non opera per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente.
La giurisprudenza successiva ha delimitato i confini di tali principi. Il giudicato su un tributo non si estende a un altro. La nozione di medesimo rapporto sussiste quando, pur essendo distinti gli atti impugnati, è identico l’oggetto del giudizio riferito al rapporto tributario sottostante, come tra avviso di accertamento e cartella di pagamento. Se due atti si fondano sulla medesima attività istruttoria, la sentenza che ne accerta l’illegittimità derivata spiega effetti nel giudizio sul diverso atto. Il vincolo opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non delle conseguenze giuridiche.
Applicando tali principi, la Corte rileva l’errore della CTR. La sentenza della CTP di Roma n. 6770/2019, resa tra le stesse parti sull’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, dava atto che le cartelle non erano state notificate. Paciifica l’identità del rapporto tributario, incontestata la diversità degli atti impugnati, sussiste l’identità della questione di fatto costituente l’antecedente logico-giuridico delle decisioni. La sentenza non può quindi non spiegare effetti nel giudizio sull’intimazione di pagamento.
La sentenza di appello è cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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