T.f.r. dei dipendenti pubblici esigibile alla cessazione giuridica del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18969 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 2, co. 5, l. n. 335/95, il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici è assoggettato al medesimo regime dell’art. 2120 cod. civ. e deve essere corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le perduranti differenze di regime derivanti dall’Accordo Quadro del 29.7.1999 e dal successivo d.P.C.M. 20.12.1999, in ordine al finanziamento, al soggetto debitore e all’accantonamento figurativo, non valgono a privare la prestazione della sua natura retributiva. Rileva la cessazione giuridica del rapporto, non quella dell’iscrizione al fondo gestito dall’INPS: è irrilevante che un nuovo rapporto di lavoro segua senza soluzione di continuità temporale rispetto al precedente.
Il Fatto
Una lavoratrice, già assunta come maestra d’infanzia alle dipendenze di un Comune dal 2008 al 2016, agiva per ottenere il pagamento del t.f.r. maturato al termine di quel rapporto. La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado, favorevole alla lavoratrice, rilevando che il trattamento era soggetto all’art. 2120 cod. civ., aveva natura retributiva e doveva corrispondersi alla cessazione del rapporto.
Il giudice di appello riteneva irrilevante la circostanza che la lavoratrice fosse stata nel frattempo riassunta presso il MIUR, con nascita di un nuovo rapporto senza soluzione di continuità rispetto al precedente. L’INPS ricorreva in Cassazione per un unico motivo, deducendo la natura previdenziale della prestazione; la lavoratrice resisteva con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il regime del t.f.r. dei dipendenti pubblici si differenzia da quello dei privati per il meccanismo di finanziamento, per il soggetto debitore e per l’accantonamento figurativo, donde la qualificazione della prestazione come previdenziale e non retributiva. Il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., e tale ragione prevale sulle ulteriori eccezioni di inammissibilità svolte dalla controricorrente.
La Corte richiama l’orientamento consolidato inaugurato da Cass. S.U. 24280/14, poi confermato da Cass. 58595/20, Cass. 2828/21 e Cass. 9547/24, rispetto al quale il ricorso non adduce argomenti giuridici rilevanti per un superamento.
Il punto centrale è che, rimanendo applicabile l’art. 2120 cod. civ., il t.f.r. spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla contestuale cessazione del rapporto previdenziale. L’art. 1, co. 6, d.P.C.M. 20.12.1999 prevede che il trattamento sia liquidato dall’INPS alla «cessazione dal servizio» del lavoratore secondo la legge 29 maggio 1982 n. 297, mentre l’art. 2 estende al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 le regole concessive della stessa legge.
L’esigibilità è dunque ancorata ai medesimi presupposti del lavoro privato: la cessazione giuridica del rapporto, non la cessazione dell’iscrizione al fondo. Resta irrilevante la continuità temporale di più rapporti che mantenga l’iscrizione al fondo, assumendo esclusivo rilievo la «cessazione dal servizio», cioè la cesura giuridica tra due rapporti pur in successione temporale. Il ricorso è respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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