Fondo Garanzia Inps: 300 giorni per l’esaurimento del procedimento e prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18971 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps, quando dopo la domanda amministrativa non segua alcun provvedimento dell’Istituto né venga proposto il ricorso amministrativo, il termine prescritto per l’esaurimento del procedimento amministrativo è quello massimo di 300 giorni ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, e non quello di 210 giorni. La fattispecie è sussumibile nella «scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo», che assorbe l’ipotesi della mancata proposizione dei ricorsi. Ne consegue che non matura la decadenza ove l’azione giudiziale sia proposta entro l’anno dal decorso di detto termine. Sul piano sostanziale, la domanda amministrativa produce un effetto interruttivo istantaneo ai sensi dell’art. 2945, primo comma, cod. civ.; la prescrizione resta sospesa per i 300 giorni e ricomincia a decorrere dalla cessazione di tale termine. La successiva domanda giudiziale interrompe nuovamente la prescrizione, ma rileva dal momento della sua notifica e non da quello del deposito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore per ottenere dall’Inps il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, delle ultime tre mensilità retributive antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il giudice di appello rigettava le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall’Istituto, computando in 300 giorni il termine del procedimento amministrativo pur in assenza di provvedimento dell’Inps e di ricorso amministrativo. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. La lavoratrice è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Istituto censura la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il termine del procedimento amministrativo fosse di 210 giorni — 120 per la decisione sulla domanda e 90 per il ricorso — e non di 300, poiché nessun ricorso amministrativo era stato presentato.

La Corte dichiara il motivo infondato. L’orientamento richiamato dall’Istituto, risalente a Cass. n. 21595/2004, è stato superato da Cass. Sez. Un. n. 12718/2009, seguito da Cass. n. 9158 del 2017, Cass. n. 15969 del 2017, Cass. n. 23484/2024 e da ultimo Cass. n. 28671/2024.

Secondo tale orientamento, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo si computa il termine massimo di 300 giorni. Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento, posto contestualmente e alternativamente rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o al decorso del termine per renderla, assorbe proprio l’eventualità della mancata proposizione dei ricorsi. Non è dunque maturata la decadenza: la domanda amministrativa fu presentata il 3.4.2015, con decorso dei 300 giorni fino al 28.1.2016, mentre il ricorso giudiziale fu depositato il 24.1.2017, entro l’anno successivo allo spirare di quel termine.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d’appello aveva dato rilievo alla data del verbale negativo di pignoramento, rispetto alla quale la domanda amministrativa era stata presentata entro l’anno di prescrizione. Tuttavia la domanda amministrativa produce un effetto interruttivo istantaneo, sicché la prescrizione, sospesa per i 300 giorni, ricomincia a decorrere dal 28.1.2016.

Essa è stata poi interrotta dalla domanda giudiziale, che vale come atto recettizio. Rileva però la data di notifica e non quella di deposito del ricorso, secondo Cass. n. 27944/2022 e Cass. n. 24031/2017. La notifica avvenne il 23.2.2017, oltre l’anno dalla data del 28.1.2016. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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