Omessa pronuncia su prescrizione e inammissibilità del motivo per violazione di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24276 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia del giudice d’appello su un’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, qualora la censura non sia stata formulata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e non sia dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. Non è sufficiente, a tal fine, denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di prescrizione o lamentare l’insufficienza od omissione motivazionale, atteso che l’onere di specificità del motivo ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. richiede che la censura sia inequivocabilmente riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.
Il Fatto
Un professionista, ingegnere, iscritto d’ufficio alla gestione separata INPS per l’anno 2011, impugnava dinanzi al Tribunale l’intimazione di pagamento notificatagli dall’Istituto per contributi dovuti, sollevando l’eccezione di prescrizione del credito contributivo e contestando l’applicazione delle sanzioni civili. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, disattendendo l’eccezione di prescrizione e le doglianze sulle sanzioni.
Il professionista proponeva appello e la Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame, condannando l’INPS a rideterminare le sanzioni per omissione contributiva, ma rigettava nel resto l’impugnazione, ritenendo l’eccezione di prescrizione priva di ragione di gravame perché affrontata e disattesa dal Tribunale e non specificamente censurata. Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il professionista deduceva la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dolendosi del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione e dell’erronea declaratoria di inammissibilità della stessa da parte della sentenza impugnata.
Il Collegio ha rilevato che, nella sostanza, il ricorrente lamentava l’omesso esame del motivo di appello e della sottostante eccezione di prescrizione. Tale doglianza, tuttavia, non era stata dedotta quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., né era stata prospettata la nullità della sentenza impugnata, limitandosi il ricorso a denunciare la violazione di legge e l’insufficiente od omessa motivazione sul punto.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17931 del 2013, secondo cui l’onere di specificità del motivo ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. non richiede formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., ma esige che il motivo sia immediatamente ed inequivocabilmente riconducibile ad una delle cinque ragioni di impugnazione tassativamente previste. Ne consegue che, quando il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia su una domanda od eccezione, è necessario che faccia inequivocabile riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, mentre è inammissibile il motivo che si limiti a sostenere l’omissione o l’insufficienza della motivazione o ad argomentare sulla violazione di legge sostanziale.
Tale orientamento, confermato da ultimo da Cass. n. 29033 del 2025, ha indotto il Collegio a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in difetto di formale costituzione dell’INPS, mentre è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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Nota della Redazione
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