Contributi in conto esercizio e competenza: nozione di sopravvenienza attiva (Cass. civ. Sez. V n. 19086 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contributi in conto esercizio, esclusi quelli destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti in forza di decreto di concessione provvisoria, pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile ratione temporis, e devono essere iscritti in bilancio nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. La situazione giuridica derivante dal provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avendo ad oggetto una prestazione patrimoniale già definita e liquidata dalla prima rata, senza che rilevi l’ipotetica revoca del contributo, che integrerebbe semmai una sopravvenienza passiva. In sede di legittimità, la doglianza che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione delle risultanze di causa è inammissibile, spettando al giudice di merito individuare in via esclusiva le fonti del proprio convincimento.
Il Fatto
Una società attiva nell’editoria delle telecomunicazioni era destinataria di una verifica fiscale della Guardia di Finanza per gli anni di imposta dal 2006 al 2010. Per quanto qui interessa, l’Amministrazione notificava un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, contestando l’omessa contabilizzazione di un contributo ministeriale, iscritto in un esercizio successivo, e l’indebita detrazione dell’Iva per costi di pubblicità, promozione e assistenza tecnica ritenuti non inerenti.
I gradi di merito erano sostanzialmente favorevoli alla contribuente. L’Agenzia delle entrate ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, ai quali la società replica con controricorso e memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava motivazione apparente, per non consentire di ricavare la ratio decidendi. La Corte richiama il principio consolidato per cui il vizio ricorre quando il giudice di merito indica gli elementi del proprio convincimento senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo, secondo il cd. minimo costituzionale affermato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Nella specie il collegio di secondo grado aveva argomentato in modo adeguato sul principio di competenza e sull’esposizione in dichiarazione, richiamando corretti principi di legittimità: il motivo è infondato.
Il secondo motivo contestava la violazione del principio di competenza per l’iscrizione in un anno successivo dei contributi assegnati nell’anno precedente. La Corte ribadisce che i contributi in conto esercizio, erogati in base a specifiche disposizioni di legge, rilevano fiscalmente e civilisticamente nell’esercizio di competenza e si considerano di competenza dell’anno in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, individuato nella notificazione del provvedimento concessivo, se recettizio, ovvero nella pubblicazione o nell’avveramento della condizione. I richiami alle pronunce Cass. n. 19430/2018 e Cass. n. 14156/2021 confermano l’orientamento. La CTR si era quindi uniformata al principio, avendo riferito l’imputazione alla data del provvedimento di liquidazione del 4.11.2011, successivo all’approvazione del bilancio, e anche il provvedimento di stanziamento era intervenuto in data successiva.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’onere della prova per aver ritenuto inerenti le fatture relative a pubblicità e assistenza tecnica. La Corte lo dichiara inammissibile: il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo attraverso il vizio di motivazione. Il giudice di merito sceglie liberamente, tra le risultanze processuali, quelle ritenute più idonee, senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non accolti.
Il quarto motivo lamentava la violazione del giudicato interno per aver ritenuto definitiva la pronuncia di primo grado che aveva annullato una ripresa a tassazione per l’Iva su un’annualità precedente. Il motivo è inammissibile: il riferimento alla pronuncia in analoga controversia, contenuto in meno di una riga di motivazione, non è autonoma ratio decidendi ma semplice obiter dictum. La Corte ricorda che, quando la sentenza è retta da più argomenti, ciascuno autonomamente sufficiente, l’aggressione a uno di essi non determina la caducazione della decisione, in quanto l’art. 276 cod. proc. civ. non fissa un ordine interno di esame delle questioni di merito.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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