La definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima rata ed estingue il giudizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 5890 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quater”), l’effettivo perfezionamento della definizione, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, e non già con l’integrale pagamento del piano di rateazione. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, su presentazione della dichiarazione ex art. 1, comma 235, l. n. 197/2022, della comunicazione dell’agente della riscossione e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata; essa comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato, restando definitivamente acquisite le somme versate.
Il Fatto
Due società avevano impugnato l’avviso di liquidazione notificato a titolo di responsabilità solidale per maggiore imposta proporzionale di registro, relativo a un’operazione di permuta e compravendita di rami aziendali. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la legittimità dell’avviso. Le società ricorrenti proponevano quindi ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio, una delle società aderiva alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quater”), ottenendo la massima rateizzazione del debito e versando le prime rate. Su istanza di parte, i procedimenti venivano rinviati per consentire la definizione della procedura amministrativa.
La Motivazione della Corte
La questione, rimessa alle Sezioni Unite, riguardava le conseguenze processuali dell’adesione alla “rottamazione quater”: se l’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 imponesse la sospensione del giudizio fino all’integrale pagamento del debito rateizzato ovvero consentisse l’immediata definizione dei giudizi tramite dichiarazione di estinzione o di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
La Corte rileva che il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dal legislatore con l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2025, norma di interpretazione autentica che chiarisce come l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima o unica rata. La sospensione legale del processo non va oltre il tempo necessario all’esaurimento delle fasi che vanno dall’istanza al primo versamento, scadenzate da termini perentori.
Le Sezioni Unite escludono che l’estinzione del giudizio possa dipendere, in caso di rateazione, dall’integrale pagamento del piano di rientro. L’intervento legislativo, dichiaratamente di interpretazione autentica, ha recepito una delle opzioni ermeneutiche già delineatesi in giurisprudenza, ponendo fine ai dubbi applicativi su un vastissimo contenzioso. La Corte valuta la genuinità dell’autoqualificazione della norma, verificando che non introduca istituti nuovi ma enuclei una variante di senso già insita nella norma interpretata.
Con riguardo alla retroattività della norma, richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Corte la ritiene giustificata da imperative ragioni di interesse generale, riconducibili alle finalità deflattive del contenzioso tributario e agli impegni assunti con il PNRR. L’estinzione immediata dei processi risulta in armonia con tali obiettivi, evitando stasi nello svolgimento dei giudizi.
Nel caso di specie, accertato che il debito era stato ammesso alla definizione agevolata con regolare pagamento della prima rata, le Sezioni Unite dichiarano estinti i processi riuniti, con compensazione delle spese di lite e dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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