Contributi in conto esercizio iscritti per competenza anche se liquidati dopo (Cass. civ. Sez. V n. 19087 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, i contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si considerano di competenza dell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. Tale certezza va individuata nella notificazione del provvedimento concessivo, se recettizio, ovvero nella pubblicazione, se non recettizio, oppure nell’avveramento della condizione, se il contributo sia condizionato. Ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile ratione temporis, i contributi corrisposti per effetto di decreto di concessione provvisoria costituiscono sopravvenienze attive e devono essere iscritti in bilancio. La situazione giuridica derivante dal provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avendo ad oggetto la prestazione patrimoniale già definita e liquidata, senza che rilevi l’ipotetica revoca del contributo.

Il Fatto

La società contribuente opera nel settore dell’editoria delle telecomunicazioni. Era destinataria di una verifica fiscale della Guardia di Finanza per gli anni di imposta dal 2006 al 2010 e, per quanto interessa la controversia, di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007.

L’atto contestava l’omessa contabilizzazione di un contributo ministeriale, iscritto dalla società in un anno successivo a quello di competenza. I gradi di merito si erano sostanzialmente espressi a favore della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico mezzo, cui la società ha replicato con controricorso e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 e dell’art. 85 del d.P.R. n. 917 del 1986, oltre che dell’art. 45, terzo comma, della legge n. 448 del 1998. Si contesta la violazione del principio contabile di competenza per l’iscrizione dei contributi in conto esercizio, non avendo la società contabilizzato nell’anno di competenza i contributi assegnati dal Ministero per la sua attività radiotelevisiva.

La Corte può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per genericità, sollevate dal difensore della parte privata, poiché il motivo di ricorso è chiaramente enucleato e ben intelligibile.

Nel merito il motivo è infondato. I contributi in questione sono stati erogati in conto esercizio in base a specifiche disposizioni di legge e, sia fiscalmente che civilisticamente, rilevano nell’esercizio di competenza. I contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si considerano di competenza dell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. La Corte richiama sul punto Cass. n. 19430/2018 e Cass. n. 14156/2021.

La Commissione tributaria regionale si è uniformata a tale principio, ritenendo che per l’imputazione si dovesse fare riferimento alla data del provvedimento di liquidazione del 16.09.2008, successivo all’approvazione del bilancio. La Corte osserva, per completezza, che anche il provvedimento ministeriale di stanziamento, cui può farsi riferimento per la “ragionevole certezza” di cui all’art. 109 citato, è intervenuto nel settembre 2008, in data successiva all’approvazione del bilancio.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza. Poiché risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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